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CASSAZIONE: CRAC PARMALAT, IL RISARCIMENTO DELLE BANCHE È AUTOMATICO PER GLI INVESTITORI DISINFORMATI

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L’intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore per la perdita subita. Vi è infatti una sorta di automatismo giuridico («presunzione legale») che postula la sussistenza del «nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio». La Prima Sezione civile della Cassazione, sentenza n. 7905 di oggi, accogliendo (con rinvio) il ricorso di alcuni obbligazionisti Parmalat contro Banca Intesa San Paolo, ha fissato, con un principio di diritto, in modo inequivocabile le conseguenze derivanti dall’omessa informazione al cliente.

 

La Corte di appello di Firenze aveva invece accolto il ricorso della banca valorizzando la «propensione al rischio» dei risparmiatori e le «scelte pregresse» per dedurne che avrebbero comunque portato a termine l’investimento. Un argomento rigettato alla Suprema corte secondo cui la dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, «desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse», non può elidere il nesso causale «perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa» avendo sotto mano «tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato».