di Lucia Izzo
Addio scappatoie. Si avvicina per le società di telefonia il momento in cui sarà necessario rimborsare agli utenti, probabilmente direttamente in bolletta (o spalmati su più fatture), gli importi corrispondenti ai giorni erosi per effetto della fatturazione a 28 giorni, anziché su base mensile.
È quanto si percepisce dall’ordinanza n. 6651/2018 (qui sotto allegata) con cui il T.A.R. Lazio ha respinto la richiesta proposta in via cautelare da Vodafone Italia che sollecitava la sospensione dei provvedimenti con cui l’Agcom ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui provvedere ai rimborsi.
Si tratta, per ora, dell’ultimo tassello della vexata quaestio susseguente al divieto delle bollette a 28 giorni introdotto dal decreto fiscale n. 148/2017 che ha imposto per legge la fatturazione mensile, con la sola eccezione prevista per i casi di offerte promozionali a carattere temporaneo, che potranno prevedere scadenze inferiori se non rinnovabili.
Agcom: rimborsi agli utenti entro il 31 dicembre
La società, in particolare, ha chiesto al Tribunale Amministrativo l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera AGCOM n. 269/18/CONS del 6 giugno 2018, pubblicata in data 3 luglio 2018, con cui l’Autorità ha fissato il nuovo termine per l’adempimento degli obblighi fissati da precedenti delibere, contro Tim, Fastweb, Vodafone e Wind Tre.
Nel dettaglio, con tutta la serie di precedenti delibere, l’Agcom aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017.
Una decisione che il T.A.R., con precedenti pronunce, ha ritenuto corretta e legittima. La delibera n. 269/18/CONS ha poi individuato al 31 dicembre il nuovo termine entro il quale le società dovranno ottemperare a quanto richiesto nei provvedimenti di diffida.
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T.A.R.: nessuna difficoltà nel provvedere agli adempimenti Agcom
Il termine si sta inesorabilmente avvicinando e, nonostante le rimostranze delle compagnie di telefonia, il T.A.R. sembra già confermare in questa ordinanza che dà ragione all’Unione Nazionale Consumatori e precede l’imminente data dell’udienza di merito fissata al 14 novembre.
Per il giudice amministrativo, infatti, a un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, con particolare riferimento al periculum in mora, non risultano ragioni di oggettiva e insormontabile difficoltà nel provvedere agli adeguamenti imposti dall’Autorità (tramite lo storno dalle fatture di un numero di giorni pari a quelli erosi a causa della abbreviazione della fatturazione a 28 giorni).
Una decisione a cui il T.A.R. è giunto dopo aver valutato e tenuto conto conto sia della data di adozione della delibera AGCOM n. 269/18/CONS del 6 giugno 2018, pubblicata in data 3 luglio 2018, sia del termine previsto per i suddetti adempimenti (che scadrà in data 31.12.2018).
Si attende ora l’esito dell’udienza di merito, fissata prossimo 14 novembre, con cui il T.A.R. valuterà l’impugnazione, effettuata dalle compagnie telefoniche, nei confronti della delibera Agcom di cui queste avevano ottenuto la sospensione in attesa del verdetto.