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LUCE E GAS MERCATO LIBERO, UNC: ESPOSTO ALL’ANTITRUST CONTRO RIALZI UNILATERALI DEI CONTRATTI A PREZZO FISSO

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L’UNC presenta un esposto all’Antitrust contro alcune società di luce e gas del mercato libero che stanno modificando unilateralmente i contratti a prezzo fisso

Alcune società di luce e gas del mercato libero stanno modificando e aumentando unilateralmente i contratti a prezzo fisso nonostante il dl Aiuti bis abbia vietato di farlo fino al 30 aprile 2023. È la denuncia dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha presentato un esposto all’Antitrust contro alcune società di luce e gas del mercato libero che stanno cambiando unilateralmente i contratti.

Le segnalazioni fatte dai consumatori lamentano che gli avvisi di modifica sono arrivati anche a settembre e che invitano a passare a un nuovo contratto per non finire nel mercato tutelato – oggi più caro.

Rialzi unilaterali dei contratti, sono vietati fino al 30 aprile 2023

L’Unione Nazionale Consumatori ha dunque presentato un esposto all’Antitrust contro alcune società di luce e gas del mercato libero che stanno modificando unilateralmente i contratti a prezzo fisso, alzandoli, nonostante il Dl Aiuti Bis abbia vietato di farlo fino al 30 aprile 2023.

«Siamo alle solite. Dopo la mancata applicazione della prescrizione biennale ora ci sono furbetti che vogliono aumentare le bollette del mercato libero anche se la legge lo vieta», afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

L’art. 3 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, ora convertito dalla Legge n. 142 del 21-09-2022, ha sospeso, infatti, fino al 30 aprile 2023 la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

L’articolo prevede infatti che “fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”.

L’articolo rende poi “inefficaci i preavvisi comunicati” prima della data di entrata in vigore del decreto, ossia prima del 10 agosto 2022, “salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

In pratica, spiega l’UNC in una nota, «considerato che il Codice di condotta commerciale deliberato da Arera prevede all’art. 13 che il preavviso non può essere inferiore a 3 mesi e che il termine scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente stesso, significa che ogni avviso successivo al 1° maggio non si è più perfezionato e, quindi, non è più valido».

Rialzi unilaterali, le segnalazioni dei consumatori

Il rincaro dei contratti di luce e gas non può scattare. Eppure, prosegue Vignola, «fioccano le segnalazioni di consumatori che hanno ricevuto avvisi di modifica abbondantemente dopo il 10 agosto, addirittura a settembre. Una pratica scorretta, a cui se ne aggiunge una ancor più odiosa. Per aggirare il Dl Aiuti – dice l’esperto dell’associazione – “invitano” il consumatore a sottoscrivere un nuovo contratto, avvisandolo che, in mancanza, il vecchio contratto verrà cessato e, di conseguenza, passerà per la luce al Servizio di maggior tutela e per il gas al Fornitore di ultima istanza, notoriamente più caro. Come dire, o mangi la minestra o salti la finestra. Per questo ci siamo rivolti all’Antitrust chiedendo di accertare la correttezza di queste pratiche».