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AUTO STORICHE, BOLLO AL 50%: LE REGOLE DEL MEF

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di Gabriella Lax

A proposito della riduzione a metà del bollo per le auto storiche arrivano i chiarimenti del ministero dell’Economia e delle Finanze (in allegato) su come poter accedere all’agevolazione. Le leggi regionali che disponevano l’esenzione del bollo auto per i veicoli ultraventennali (ma non ultratrentennali) sono incompatibili con la legge statale (in questo caso la legge di Stabilità) e devono pertanto ritenersi abrogate.

 

Auto storiche, i requisiti per beneficiare del bollo al 50%

A stabilirlo è la risoluzione del Mef n. 4/DF dell’1/4/2015 che ha chiarito alcuni aspetti necessari che serviranno per accedere all’agevolazione.

Quindi si potrà beneficiare della riduzione, in presenza di tre condizioni (comma 1 bis dell’art. 63 legge n.342/2000)

anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;

certificato di rilevanza storica come stabilisce l’art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”;

l’annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità.

L’articolo 4 del decreto MIT del 17 dicembre 2009 stabilisce che il documento deve indicare la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, “con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell’idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite”. Deve essere rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo per gli autoveicoli e Storico FMI per i motoveicoli).

Il testo della risoluzione fa luce sugli standard della documentazione chiarendo alcuni aspetti essenziali ossia:

le istruzioni per calcolare l’anzianità di immatricolazione dei veicoli;

la compatibilità delle norme regionali con le disposizioni del comma 1-bis dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000;

le eccezioni sui tempi per presentare la documentazione per quanto riguarda la prima applicazione della norma;

la validità della nuova disposizione anche per i veicoli adibiti a uso professionale;

gli ultimi chiarimenti sulla natura della tassa automobilistica da parte della Corte Costituzionale.