Sono purtroppo numerosi i consumatori che si rivolgono alla nostra associazione per denunciare il recupero crediti aggressivo. Si tratta di operatori del recupero crediti poco seri che utilizzano toni e metodi del tutto inopportuni arrivando a minacciare il malcapitato.
La prima cosa alla quale dobbiamo prestare attenzione se siamo contattati da una società di recupero crediti è la corretta verifica circa la reale esistenza del debito. In generale, è illegittima ogni modalità di ricerca del debitore, presa di contatto, sollecitazione che sia lesiva della sua riservatezza o della dignità personale: si pensi a quelle sgradite sollecitazioni sull’utenza telefonica fissa o mobile, all’invio di messaggi Sms, a comunicazioni telefoniche il cui contenuto è preregistrato e quindi poste in essere senza l’intervento di un operatore con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto di chiamata. Ma si arriva persino alle visite a domicilio o sul luogo di lavoro, talvolta con apposizione di messaggi sulla porta di casa idonei a violare le più elementari regole di rispetto della privacy.
Insomma, è bene fare attenzione a tutte quelle affermazioni non veritiere utilizzate per indurre i consumatori a pagare:
- non è vero che il mancato pagamento di un debito può comportare il carcere, trattandosi di un inadempimento di natura civilistica;
- non è vero che può portare alla dichiarazione di fallimento, per la quale è sempre necessaria un’apposita procedura preceduta dalla emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza;
- non è vero che al mancato pagamento può far seguito il pignoramento dei beni (o addirittura dello stipendio) perché anche in questo caso è necessario che intervenga un provvedimento del giudice;
- non è vero che si rischia l’iscrizione nella “banca dati dei cattivi pagatori” perché questa è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca con una finanziaria.
Si tratta di una pratica commerciale scorretta ed umiliante, che viola ogni canone di buona fede del creditore, o presunto tale, visto che al telefono non viene esibito alcun titolo legittimante l’intrusione e, quindi, non consente la verifica dell’identità del chiamante e, in ogni caso, calpesta la riservatezza e la dignità del chiamato.
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