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TLC, RECESSO E CAMBIO OPERATORE. AGCOM: “NUOVE LINEE GUIDA PER TUTELA UTENTI”

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Garantire agli utenti “tutele precise” quando decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore nei servizi di comunicazione elettronica. Dunque spese di recesso che non possono eccedere il canone mensile pagato in media dall’utente, restituzione equa e proporzionata degli sconti, scelta affidata al cliente se pagare le rate residue in un’unica soluzione. Così l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato le “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione” con delibera 487/18/CONS.

 

L’Agcom vigilerà sull’applicazione delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore, o il recesso da servizi di comunicazione elettronica, per volontà degli utenti. Si tratta di situazioni diverse dalle variazioni unilaterali del contratto da parte degli operatori, per le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali. Sono invece i casi in cui gli operatori possono richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso agli utenti. L’Agcom chiarisce prima di tutto che “la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto – si legge in una nota – Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente – che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda – ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale”.

L’Agcom ha dunque stabilito che “le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente: il riferimento al canone mensile consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto. Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. Viene quindi posto fine – prosegue l’Autorità – alla prassi per la quale agli utenti è richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti: gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale. Infine, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale) o pagarle in un’unica soluzione. Solo in questo modo, secondo l’Autorità, sarà garantita all’utente la piena libertà di recedere dal contratto”. Le linee guida prevedono che la rateizzazione dei servizi non potrà superare i 24 mesi. In linea con la Legge Concorrenza, sono stati rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione: gli operatori, in particolare, dovranno rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

“Bene, ma quello che serve è l’abolizione delle spese di recesso – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Chiediamo al Parlamento di varare al più presto una nuova legge annuale sulla concorrenza, dopo la legge farsa n. 124 dello scorso anno. Fino a che le vecchie penali, abolite ufficialmente dalla porta con la prima lenzuolata Bersani, ma rientrate subito dalla finestra sotto forma di spese giustificate, anche se ora commisurate al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda, non saranno abolite del tutto, come per i mutui, non avremo mai vera concorrenza, dato che il consumatore non potrà essere veramente libero di scegliere l’operatore più conveniente”. Il Movimento Difesa del Cittadino sottolinea dunque che dal 1° gennaio 2019 “tutte le società telefoniche e di pay tv potranno applicare un costo per la disdetta (oggi dai 40 ai 60 euro) non superiore al canone pari a circa 20-30 euro: in caso il recesso del cliente avvenga prima dei 24 mesi le società non potranno richiedere indietro anche gli sconti applicati con conseguenti conguagli”.