di Lucia Izzo
Sono ormai legge le “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.
Si tratta delle disposizioni in materia di telemarketing che consentiranno, tra l’altro, agli utenti di iscrivere il proprio numero di telefono al Registro delle Opposizioni e introdurranno ben presto due prefissi anti-scocciatori: i codici, precisi e riconoscibili, saranno individuati dall’Autorità delle comunicazioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, e caratterizzeranno da un lato le chiamate a finalità statistica o di ricerca, dall’altro le televendite consentendo liberamente all’utente di rispondere o meno.
Dal 2019, inoltre, le disposizioni in materia di Registro delle Opposizioni sono state estese anche alla posta cartacea.
Registro delle opposizioni aperto a tutti
Con la nuova legge, tutti gli utenti potranno iscrivere il proprio numero telefonico nel “Registro pubblico delle opposizioni” (R.P.O.), istituito dal d.P.R. 178/2010.
La legge, infatti, stabilisce che l’iscrizione al registro è aperta a tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Nel registro saranno comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati, che gli operatori saranno tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
La nuova legge sarà definitivamente operativa solo a seguito dell’emanazione del Regolamento attuativo che provvederà ad aggiornare il d.P.R. n. 178/2010 e a definire le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing.
Registro delle Opposizioni esteso alla posta cartacea
Inoltre, il 19 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 149/2018, Regolamento recante modifiche al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, in materia di Registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all’impiego della posta cartacea.
Tale decreto equipara il trattamento per finalità di marketing degli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici a quello delle relative numerazioni, pertanto in assenza di opposizione sono consentiti i contatti pubblicitari tramite telefono o posta cartacea.
Per l’effetto, con l’iscrizione al Registro per la posta cartacea si vieterà agli operatori di telemarketing di inviare pubblicità al proprio indirizzo postale presente negli elenchi telefonici. Il trattamento degli indirizzi postali per fini commerciali rimarrà valido solo se gli operatori hanno raccolto apposito consenso dell’interessato, secondo la normativa vigente sulla privacy e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento è prevista la realizzazione tecnica e l’attivazione del Registro esteso alla posta cartacea, che permetterà agli utenti di opporsi anche all’invio della pubblicità agli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici.
Quando servizio sarà disponibile, gli utenti in possesso di un numero “pubblico”, ovvero presente negli elenchi telefonici pubblici, potranno iscriversi al Registro e opporsi così sia alle chiamate di telemarketing sia alla pubblicità cartacea. Coloro che risultano già iscritti al servizio, invece, potranno aggiornare la propria iscrizione ed estendere l’opposizione già espressa anche alla posta cartacea.
Registro delle opposizioni: iscrizione e revoca
Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, o il corrispondente indirizzo postale, siano iscritti gratuitamente nel Registro. Per l’iscrizione, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche (fisse e mobili) loro intestante e per l’indirizzo postale, gli interessati dovranno inoltrare specifica richiesta, anche per via telematica o telefonica.
Gli interessati iscritti al registro, le cui numerazioni e indirizzi siano o meno riportate negli elenchi di abbonati, potranno inoltre aggiornare o modificare i propri dati oppure revocare in ogni momento, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti, anche per via telematica o telefonica.
Le modalità per l’iscrizione al registro, l’aggiornamento o la revoca dei propri dati, sono diverse:
– web, sul sito internet del Registro delle Opposizioni;
– telefono, tramite il call center dedicato al numero verde 800.265.265 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00);
– email, all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it;
– raccomandata, all’indirizzo “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizione – ABBONATI”, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).
Per le diverse richieste (iscrizione/aggiornamento/revoca) e in base alla modalità prescelta, sarà necessario compilare i moduli telematici o stampabili disponibili sul sito internet del Registro delle Opposizioni, o seguire le apposite istruzioni ivi indicate.
Effetti dell’iscrizione al registro delle opposizioni
In materia di telemarketing via telefono, la legge 5/2018 prevede che con l’iscrizione al registro si intenderanno automaticamente revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, autorizzativi del trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili.
Sono, tuttavia, fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca. Sarà valido, invece, il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato successivamente all’iscrizione nel registro.
Inoltre, dalla data di entrata in vigore della legge saranno vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento, in caso di cessione a terzi dei dati relativi alle numerazioni telefoniche, dovrà comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
In caso di violazione scatteranno sanzioni che potranno comportare anche la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’attività di telemarketing.