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TARI 2018: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

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In quali casi si è tenuti a pagare la Tari e in quali casi si è esentati? Se l’immobile non è allacciato alle forniture e non è ammobiliato, se ci sono due nuclei familiari, si è tenuti in solido al pagamento della tassa sui rifiuti? I chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze.

IMMOBILE CHIUSO – Nel caso in cui un immobile sia chiuso, privo di arredi e senza utenze allacciate (acqua, gas, elettricità), la TARI non è dovuta poiché l’immobile risulta in obiettive condizioni di non utilizzabilità. La presenza di arredo – specifica il ministero – oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, mentre l’applicazione della tassa deve ritenersi esclusa per gli immobili inutilizzati nell’ipotesi in cui gli stessi siano privi di arredi e di allacciamento ai servizi di rete.

PIU’ NUCLEI FAMILIARI – In questo caso, la Tari è dovuto in solido da tutti gli abitanti. La ripartizione della somma è di fatto rimessa agli accordi fra i soggetti che occupano l’immobile, tutti obbligati in solido al pagamento della Tari.

PERTINENZE – Il criterio è differente rispetto a quello valido per l’IMU, che è più restrittivo: ai fini Tari; non c’è un tetto al numero di pertinenze di una singola unità immobiliare. Esempio: un contribuente possiede diversi garage, tutti pertinenze di un’abitazione. Ai fini Tari, sono tutte pertinenze dell’abitazione.

Per le imprese, la parte variabile non si calcola in base al numero degli occupanti, ma sulla base dei riferimenti decisi dagli enti locali sulla singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito di intervalli definiti.

Infine, box, cantine e garage vanno in genere ricondotti nell’ambito delle utenze domestiche, a meno che non siano detenuti da un titolare di utenza non domestica.