Per la Cassazione non si configura a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e concertazione preventiva per la determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore
Spese straordinarie figli e accordo preventivo tra i genitori
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva in ordine alla determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore. Il coniuge non affidatario è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso e, in caso di rifiuto di questi di provvedere alla quota di spettanza, sarà il giudice di merito a verificare l’esistenza in concreto dei motivi di dissenso e a verificare che le spese rispondano all’interesse del minore.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella ordinanza n. 5059/2021 pronunciandosi sul ricorso di un padre a carico del quale il giudice delegato aveva posto l’obbligo di versare alla moglie una somma per il mantenimento di due figli minori, oltre spese di iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%.
Successivamente la ex moglie otteneva un decreto ingiuntivo proprio per il rimborso della metà delle spese sostenute per tali titoli, e la vicenda giunge in Cassazione a seguito del rigetto, sia in primo che in secondo grado, dell’opposizione del marito contro il provvedimento di ingiunzione.
Rimborsabilità spese straordinarie
Innanzi ai giudici di legittimità, il padre ritiene che la ex moglie, essendo parte opposta attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza delle condizioni che rendevano le spese di istruzione e assistenza medica privata rimborsabili per ragioni di necessità o urgenza, in difetto di preventiva concertazione tra i genitori.
Secondo gli Ermellini, nonostante il richiamo di stile al parametro normativo di cui all’art. 2697 c.c., la doglianza non coglie né specificamente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a criticare l’esito della valutazione delle risultanze probatorie.
Nel dettaglio, il provvedimento impugnato ha evidenziato come il credito azionato si fondasse su un provvedimento giurisdizionale che, pur potendo determinare diversamente, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli (cfr. Cass. 2182 del 2009, e n. 9376 del 2011), nella specie non subordinava l’obbligo di contribuzione da parte del genitore non collocatario a requisiti particolari (ad esempio, di urgenza, necessità o non eccessiva onerosità della spesa). Dunque, in tal senso, il suddetto provvedimento costituiva un titolo astrattamente idoneo anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nessun obbligo di preventiva informazione e concertazione
Per la Cassazione, l’interpretazione del titolo offerta dai giudici di merito appare conforme anche al principio secondo cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. n. 16175/2015, n. 19607/2011).
In ipotesi di mancata concertazione preventiva delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, spetterà al giudice di merito la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso, questi sarà tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell’entità delle stesse rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Nel caso in esame, a Corte territoriale ha diffusamente argomentato, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, in ordine sia all’effettività delle spese sostenute dalla madre sia all’infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall’opponente, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private, tenendo conto sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazione dei figli, sia dell’agiato tenore di vita della famiglia (che è parametro previsto dall’art. 155, comma 4, n. 2 e, ora, 337 ter, co. 4, n. 2, c.c.).
Ciò, in conclusione, consente alla Cassazione di ritenere che il ricorrente non sia stato estraneo alle suddette decisioni, seppure le si consideri come integranti quelle “di maggiore interesse” per i figli, rispetto alle quali ciascuno dei coniugi ha diritto di intervenire, a norma dell’art. 155, comma 3, c.c., oggi art. 337-ter c.c. (cfr. Cass. 15240/2018).