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PRODOTTO DIFETTOSO: OK ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI LIEVE ENTITÀ

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La risoluzione del contratto di vendita anche per difetto di lieve entità, secondo la recente giurisprudenza della Cassazione

di Roberto Paternicò – L’art. 1519-quater del Codice civile, confluito nell’art. 130 del Codice del consumo, prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Prodotto difettoso: i diritti del consumatore

Il consumatore, quindi, ha il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero la facoltà di chiedere una riduzione adeguata del prezzo oppure la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni:

 

  1. la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
  2. b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo (comma 5, art. 130 Codice del consumo);
  3. c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
  4. Con il comma 10 di detto articolo, viene, inoltre, precisato che: “Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto“.

Risoluzione del contratto per difetto di lieve entità

La Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 10453/2020 confermava quanto correttamente osservato dalla Corte di merito e dal giudice di secondo grado, quando “…. la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.”

Successivamente alla consegna del bene (nel caso di specie un’autovettura), il motorino di avviamento manifestava un anomalo rumore all’atto dell’accensione e seppur sostituito dal venditore, l’anomalia continuava a manifestarsi.

Pertanto, tale aspetto rendeva la vettura non conforme al contratto di vendita con riguardo all’affidabilità che deve garantire un’automobile del costo di oltre 20.000 euro, a prescindere dalla eventuale lieve entità del difetto e del pezzo sostituito.

Con la risoluzione del contratto di vendita, dichiarata dalla Corte d’Appello, il venditore aveva, infatti, già restituito all’acquirente il pagamento ricevuto, oltre agli interessi legali.

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