di Marina Crisafi
Per ottenere le agevolazioni prima casa, la residenza nel comune ove è ubicata l’abitazione va trasferita entro 18 mesi. E il termine decorre dalla data del rogito e non da quella della fine dei lavori, laddove l’acquisto si riferisca ad un immobile in corso di costruzione. Lo ha deciso la Cassazione nell’ordinanza n. 9433/2018, riformando una sentenza della Ctr Toscana, che si era invece pronunciata in senso contrario e accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la decisione della commissione relativa alla revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dalla legge relativamente ad una casa in corso di costruzione.
L’Agenzia deduceva nello specifico innanzi al Palazzaccio il vizio di violazione dell’art. 1 parte I, nota II bis, n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/86, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, presso il comune ove è ubicato l’immobile, in riferimento al quale il contribuente ha richiesto le agevolazioni “prima casa”, decorresse dall’ultimazione dei lavori, in particolare, dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione e ultimazione degli stessi e non dalla stipula dell’atto.
Prima casa, residenza trasferita entro 18 mesi dal rogito
Per gli Ermellini, la censura è fondata. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza in tema di imposta di registro, ricordano, “la fruizione delle agevolazioni cosiddette “prima casa” postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto, altrimenti verificandosi l’inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato” (cfr. Cass. n. 7067/2014).
La decisione della Ctr, dunque, non è conforme a tali principi, laddove, nell’ipotesi d’immobile in corso di costruzione, senza individuare una specifica e obiettiva causa di forza maggiore, avrebbe ritenuto che il termine di 18 mesi doveva tenere conto delle “lungaggini” burocratiche. Per cui la sentenza è cassata senza rinvio.