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MODEM LIBERO, COSA PREVEDE LA DELIBERA AGCOM

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I consumatori hanno il diritto di  scegliere quale modem utilizzare per la connessione a internet, a prescindere dalla soluzione proposta dall’operatore telefonico da cui sono serviti: a stabilirlo la delibera 348/18/CONS,  dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) entrata in vigore il 31 dicembre 2018. I consumatori che hanno già un contratto, e intendono dotarsi autonomamente di un modem, non devono preoccuparsi: possono infatti chiedere e ottenere dall’operatore la rescissione gratuita del contratto, senza penali per il modem che dovrà essere restituito.

 

Cosa dice la delibera di Agcom

La delibera di Agcom che spiana la strada al modem libero in Italia è la 348/18/CONS, con la quale il nostro Paese si uniforma alla direttiva europea n. 2015/2120, emanata nel 2016. Il Regolamento Ue dice che nel vendere l’allaccio a internet le compagnie telefoniche non devono fornire obbligatoriamente anche il modem (in acquisto o in noleggio), ma devono lasciare che questa scelta spetti al consumatore. “Gli utenti finali – spiega chiaramente il Regolamento – hanno il diritto di […] utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta (modem o router, ndr), indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a internet”. Ciò significa che i consumatori nel momento in cui optano per una tariffa proposta da una compagnia telefonica, non hanno l’obbligo di comprare o prendere in comodato d’uso il modem proposto dall’operatore, ma possono decidere di comprarlo autonomamente andando, ad esempio, in un negozio di fiducia. Con la delibera 348/18/CONS l’Agcom conferma questo diritto degli utenti, specificando che qualora dovessero fare questa scelta ovviamente spetterebbero a loro i costi di installazione e manutenzione del modem.

Quali sono i doveri degli operatori

Dal canto loro gli operatori, sempre secondo la delibera di Agcom, non possono né “rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla rete se l’apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente finale oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero inibire l’utilizzo o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento a un modem di propria scelta”. Ma non solo. Gli operatori, infatti, devono inoltre assicurare la diffusione di informazioni utili sulle specifiche e i parametri che il cliente deve seguire per accedere alla loro rete internet e configurare il modem o il router che ha acquistato da altri canali. Inoltre, nel caso in cui gli operatori promuovano servizi integrati di accesso a Internet e/o di connessione alla rete tramite offerte in abbinamento con l’apparecchiatura, devono rispondere a due obblighi: separare – anche nei documenti di fatturazione – il costo dell’apparecchio da quello di installazione e manutenzione e assistenza; mettere a disposizione un’offerta alternativa che non includa la fornitura dell’apparecchio.

Lo scontro tra Agcom e gli operatori telefonici

Nei mesi scorsi la delibera di Agcom era stata impugnata dalle principali società telefoniche che operano in Italia: Tim, Fastweb, Vodafone e Wind Tre. Tim ha fatto ricorso al Tar del Lazio chiedendone la sospensione, ma la sua richiesta è stata respinta. Successivamente anche Fastweb e Vodafone hanno tentato il ricorso al Tar. A oggi sembra che sia Tim che Fastweb si stiano adeguando al nuovo corso, mentre non è del tutto chiaro cosa faranno Vodafone e Wind Tre.

Qualche consiglio utile da ricordare

Dunque, se siete in procinto di attivare internet a casa o di passare a una nuova tariffa che ritenete più vantaggiosa, prestate molta attenzione al contratto che vi propongono le compagnie telefoniche. Sia che si tratti di Adsl che di fibra ottica, prima di firmare accertatevi non solo dei prezzi ma anche delle condizioni che riguardano l’acquisto o il noleggio del modem. In Italia, però, sono pochi i casi in cui quanto previsto dal Regolamento europeo viene seguito alla lettera. Accade molto più spesso, invece, che la scelta a cui ha diritto il consumatore si trasformi automaticamente nell’obbligo di acquistare o prendere in noleggio un modem dalla stessa compagnia telefonica con cui è stato firmato il contratto per l’attivazione di Internet.

Finora, utilizzando l’escamotage dei servizi aggiuntivi le compagnie sono riuscite a far passare per obbligatorio ciò che invece non lo era. In questo modo da un lato sono riuscite a vendere con facilità un loro apparecchio al cliente; dall’altro, facendo entrare nella casa del cliente il loro terminale sapevano di avere più gioco facile nel proporgli in futuro degli aggiornamenti. E così, infatti, è stato per molti casi.

Il nostro impegno

L’arbitrarietà con cui le compagnie telefoniche continuano a presentarsi e interagire con i consumatori è testimoniata dalle continue segnalazioni che riceviamo ai nostri sportelli. I casi più frequenti sono quelli di operatori telefonici che inseriscono “in automatico” nei loro contratti l’obbligo di noleggio o acquisto del modem. Problemi si riscontrano anche nei casi di recesso dei contratti, con diversi consumatori che si sono visti addebitare tutte le rate dell’acquisto del modem in un’unica soluzione, anche se il recesso è avvenuto in seguito a modifiche contrattuali. In situazioni del genere attiviamo delle conciliazioni chiedendo lo storno totale dell’importo del modem a seguito della restituzione dello stesso all’operatore.

Se hai bisogno di aiuto, contattaci attraverso lo Sportello Telefonia sul nostro sito cliccando sul logo del tuo operatore per ricevere la nostra assistenza personalizzata.

Autore: Rocco Bellantone