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MOBILI DIFETTOSI, COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI

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Sono molti i casi di mobili difettosi segnalati agli sportelli dell’UNC da consumatori che il più delle volte denunciano un rimpallo di responsabilità tra venditore e produttore nel momento in cui sorge un problema.

Facciamo subito chiarezza: è il negoziante ad essere responsabile del prodotto difettoso durante i primi due anni dall’acquisto. Si tratta della garanzia legale che entra in gioco ogni volta in cui il consumatore riscontra delle difformità dell’articolo acquistato rispetto alle caratteristiche dichiarate nella pubblicità, sulla confezione o dal venditore.

 

Un caso molto frequente riguarda i difetti di conformità che sopraggiungono dopo il montaggio dei mobili acquistati: anche in questo caso è possibile far valere la garanzia legale sul venditore.

Riassumendo, dunque, la garanzia legale ha queste caratteristiche:

  • è valida due anni dalla consegna del bene;
  • è obbligatoria per legge;
  • è inderogabile (cioè non subisce eccezioni);
  • può essere fatta valere dal consumatore direttamente nei confronti del venditore (e non del produttore, salvo che non si voglia far valere la garanzia contrattuale).

Il consumatore, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi dunque al rivenditore che è l’unico soggetto responsabile nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva: il cliente, per esercitare i suoi diritti, ha l’onere di denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui l’ha constatato, per iscritto mediante lettera raccomandata A/R o per e-mail o per fax.

Facendo valere la garanzia legale il consumatore ha diritto, a sua scelta, alla riparazione o alla sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza addebito di spese. Solo se il venditore non provvede a riparare o sostituire il bene entro il termine congruo (o la riparazione effettuata in precedenza ha portato notevoli inconvenienti) il consumatore può arrivare a chiedere la risoluzione del contratto.

Accanto alla garanzia legale di conformità, il Codice del Consumo prevede la possibilità di offrire, gratuitamente oppure a pagamento, una garanzia convenzionale che non può limitare o escludere quella legale e che può comprendere servizi aggiuntivi di assistenza oppure semplicemente allungare il tempo previsto per la garanzia.

Autore: Simona Volpe