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DICHIARAZIONE DEI REDDITI: C’È L’OBBLIGO DI CONSERVARLA

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di Lucia Izzo

Il contribuente è tenuto a conservare la dichiarazione fiscale, in formato cartaceo oppure in formato digitale. In quest’ultimo caso, il documento dovrà essere munito di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 518/2019 (qui sotto allegata) fornendo chiarimenti sugli obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali.

Copia della dichiarazione conservata dal contribuente

Richiamata la normativa in materia, le Entrate ribadiscono quanto già chiarito nella risoluzione n. 298/E del 2007, secondo cui la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti.

 

Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’originale sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta. Una conclusione confermata anche dalle risoluzioni n. 354/E dell’8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009.

Pertanto, la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dall’istante potrà essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo. La scelta tra PEC o posta elettronica ordinaria è rimessa alla libera determinazione delle parti.

Consentita la conservazione digitale

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, sarà consentita la conservazione anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., tuttavia, il documento dovrà essere esibito esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Infatti, la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, consente, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.”

Serve firma elettronica

Qualora il contribuente, invece, intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 2 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.