Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo. Così la Cassazione con sentenza n. 17724/18, depositata il 6 luglio.
La vicenda. Il Giudice di Pace di Bologna accoglieva parzialmente la domanda attorea con la quale due turisti chiedevano il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del bagaglio e alla forzata anticipazione della partenza per colpa di un’agenzia di viaggi con la quale avevano acquistato un pacchetto vacanze.
Il Tribunale, adito dai danneggiati, respingeva l’appello principale, accogliendo, invece, l’appello incidentale del tour operator per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di prime cure.
La decisione di merito è impugnata per cassazione dai danneggiati, i quali lamentano l’inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di viaggio e rivendicano il diritto al risarcimento per gli effetti negativi sulla vacanza a causa del mancato recupero del bagaglio.
Pacchetti turistici e risarcimento danni. La Cassazione per risolvere la controversia ha premesso che la materia dei pacchetti turistici, all’epoca della vicenda, era regolata dal d.lgs. n. 111/95, attuativo della direttiva 90/314/CEE. L’art. 14, comma 2, del citato decreto prevede che in caso di mancato adempimento della prestazione acquistata «l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».
La disposizione, secondo la Suprema Corte, deve applicarsi nei confronti dell’organizzatore o del venditore di un pacchetto turistico, il quale «è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie)». Precisa il Collegio che il venditore del pacchetto turistico risponde dei danni subiti dal viaggiatore per fatto illecito di un terzo in virtù della sola assunzione legale del rischio e non a titolo di colpa in eligendo o in vigilando.
Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Infine, osservano i Giudici di legittimità, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata «sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti».
Nella fattispecie in esame il Tribunale non si è uniformato ai citati principi in quanto non ha tenuto conto della disciplina vigente in materia e si è limitato a ritenere sussistente una diligenza nella condotta del tour operator che escludesse l’obbligo risarcitorio dedotto.
Per queste ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in persola di diverso giudice, per un uno nuovo esame della controversia.