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CANE SCAPPA DAL CANCELLO E MORDE UN PASSANTE, COLPEVOLE LA PADRONA

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La Cassazione conferma la condanna per reato di lesioni colpose per la padrona che non adotta le opportune cautele per evitare che il suo cane scappi dal cancello e aggredisca un passante

di Annamaria Villafrate – Colpevole del reato di lesioni la padrona del cane che non adotta tutte le misure necessarie per impedire che il proprio animale esca dal cancello e, andando per strada, morda a una gamba un passante e il suo cagnolino. Ricorda la Cassazione, con la sentenza n. 13464/2020 (sotto allegata) che non è necessario essere proprietari del cane per andare incontro alla responsabilità per lesioni. Basta il mero rapporto di detenzione per pretendere dal soggetto che ha in custodia un animale, l’obbligo di governarlo adeguatamente e adottare tutte le misure necessarie per evitare che lo stesso rechi danno a terzi.

 

Morso di cane e lesioni colpose

Il Giudice di Pace dichiara la padrona di un cane responsabile del reato di lesioni colpose cagionate dal proprio animale a un passante e al suo cagnolino. La donna, aprendo il cancello elettrico della propria abitazione, non avendo adottato le cautele necessarie, ha omesso d’impedire al proprio cane di grossa taglia di uscire dal cortile, andare in strada e aggredire la persona offesa, che veniva morsa a una gamba, e il suo cagnolino.

Assenza elemento psicologico del reato

L’imputata ricorre in Cassazione, denunciando vizio di violazione di legge e di motivazione stante l’assenza dell’elemento psicologico richiesto per l’integrazione del reato di lesioni colpose.

Il giudice non ha approfondito il tema dell’elemento soggettivo e non ha fatto corretta applicazione dei principi relativi all’omessa custodia di animali, che richiede l’accertamento della loro pericolosità. Nessun giudizio infine è stato operato sulla concreta condotta aggressiva del cane.

Colpevole la padrona che non impedisce al cane di mordere il passante

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13464/2020 rigetta il ricorso perché infondato.

Il giudice di merito ha correttamente ritenuto sussistente il nesso di causa tra la condotta dell’imputata e l’evento addebitato, evidenziando come il cane fosse di grossa taglia e che la stessa non ha adottato le misure necessarie ad impedirne la fuga dal cortile.

Per valutare la condotta dell’imputata vale sempre quanto previsto dall’art. 672 c.p, che punisce l’omessa custodia e il malgoverno degli animali, anche se la fattispecie è stata depenalizzata. Ricorda la Cassazione che l’obbligo di custodia nei confronti di un animale sorge in virtù della semplice detenzione. Non è necessario essere proprietari dell’animale per esserne responsabili, così come non rileva che lo stesso sia o meno registrato all’anagrafe o sia munito di microchip.

La Cassazione rammenta inoltre che la posizione di garanzia del detentore dell’animale, in materia di lesioni colpose, impone l’adozione di tutte le cautele necessarie a impedire che lo stesso rechi danni a terzi, anche all’interno dell’abitazione. Per quanto riguarda poi la lamentela relativa al mancato accertamento della concreta pericolosità dell’animale gli Ermellini precisano che essa non interessa solo gli animali feroci, ma anche quelli domestici o di compagnia.

Per questo è necessario adottare, anche nei confronti di animali, di solito mansueti, le opportune cautele, al fine di scongiurare eventuali reazioni pericolose dell’animale, prevedibili in base alla comune esperienza. Il fatto che il cane si trovasse in un luogo recintato e privato, non esonera la donna da colpa. Solo se il posto in cui è custodito è in grado di impedire all’animale di sottrarsi al controllo di chi lo sta sorvegliando, saltare il cancello e raggiungere la via pubblica, il giudizio di colpa può venire meno.