Dal 1° luglio 2021 i nuovi obblighi informativi stabiliti dall’Arera a vantaggio dei consumatori per rendere più chiari i contratti, garantire la trasparenza e la confrontabilità delle offerte
Arera, si rafforzano le tutele per i consumatori
Arrivano i nuovi obblighi informativi stabiliti dall’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti) per dare maggior tutela al consumatore, puntando, in particolare: a rendere più chiari i contratti, a garantire la trasparenza e la confrontabilità delle offerte. Così consumatori e piccole imprese potranno scegliere in modo sempre più consapevole la propria offerta di elettricità o gas, rafforzando le tutele.
Ci sarà dunque una nuova scheda che riassume i contenuti del contratto, indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto tra le offerte commerciali, più immediate e chiare comunicazioni in caso di variazioni delle condizioni economiche. Ed ancora, le modifiche introdotte al Codice di Condotta commerciale (cioè il regolamento dell’Autorità che definisce gli obblighi dei venditori nei rapporti commerciali con consumatori e imprese di piccole dimensioni) forniranno concreti strumenti per migliorare la comprensione delle condizioni economiche e contrattuali delle offerte. Potranno più facilmente essere confrontate – su ilPortaleOfferte.it – e avere comunicazioni evidenti e anticipate in caso di variazioni contrattuali.
Scheda e indicatori sintetici
Nella fase precontrattuale viene introdotta una scheda sintetica che sarà distribuita a tutti i clienti alimentati in bassa tensione per l’elettricità e/o con consumi di gas fino a 200.000 Smc/anno, che riassume gli elementi informativi obbligatori relativi all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile. Il documento riporta l’identità e i recapiti del venditore, la denominazione commerciale e il codice dell’offerta, la sua validità temporale e la durata contrattuale, i metodi e le tempistiche di fatturazione e di pagamento, la descrizione sintetica degli sconti e di prodotti o servizi aggiuntivi, le eventuali garanzie richieste al cliente finale, le tempistiche per esercitare il diritto di ripensamento, il codice identificativo o nominativo dell’agente commerciale.
Pezzo forte però saranno i tre nuovi indicatori sintetici di prezzo relativi alla materia prima per l’elettricità e/o gas naturale (la componente determinata dal venditore, che comprende tutti gli elementi diversi dai costi per il trasporto, gestione contatore e oneri di sistema).
Gli indicatori avranno una sintesi dei corrispettivi unitari relativi alla materia energia/gas naturale (parte definita liberamente dal venditore) in termini di €/anno (indicatore Costo fisso anno”), €/kWh o €/Smc (indicatore “Costo per consumi”) e, per le sole offerte di energia elettrica, €/kW (indicatore “Costo per potenza impegnata”). L’indicatore “Costo per consumi” sarà, inoltre, differenziato tra offerte a prezzo fisso e offerte a prezzo variabile. Infine, il documento riporterà per i clienti domestici, la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse, presentata per diversi livelli di consumo e per profili di cliente (potenza impegnata/residenza).
La stipula del contratto
Una volta stipulato il contratto, viene resa ancor più efficace all’utente la già prevista comunicazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni che, sempre con preavviso di 3 mesi, dovrà essere integrata con la stima della spesa annua (al netto di imposte e tasse) per i 12 mesi successivi alla variazione, sulla base dei livelli di consumo e con un rimando al Portale Offerte. Per i cambiamenti delle condizioni contrattuali (qualsiasi variazione delle condizioni economiche già prevista nel contratto sottoscritto) viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di aumenti determinati dal venditore, dello scadere di sconti o di passaggi tra prezzo fisso e prezzo variabile.
Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall’aumento di corrispettivi unitari, non legati all’andamento dei mercati all’ingrosso, la comunicazione dovrà contenere la quantificazione monetaria. Tutte le informazioni dovranno essere rese disponibili sia per i clienti domestici sia per i clienti non domestici rientranti nell’ambito del Codice di condotta commerciale. Stabilito un indennizzo automatico per il cliente finale in tutti i casi di mancato rispetto della procedura (sia per le variazioni unilaterali – già attualmente previsto – che per le evoluzioni automatiche). Altri interventi di efficientamento e aggiornamento del Codice di condotta commerciale riguardano la revisione dei criteri di presentazione dei prezzi, anche per evitare eventuali comportamenti opportunistici del venditore in sede di presentazione delle condizioni economiche, e il riallineamento dei riferimenti alla regolazione e normativa attualmente vigenti.
Per consentire ai venditori la possibilità di adeguarsi alle rilevanti novità, le previsioni della delibera (426/2020/R/com) avranno efficacia dal 1° luglio 2021.