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AUTO: DAL 20 MAGGIO È CAMBIATA LA REVISIONE

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Dal 20 maggio 2018 sono entrate in vigore una serie di novità per la revisione dell’auto. La principale di queste riguarda l’introduzione del certificato di revisione. Si tratta di una valutazione complessiva sull’efficienza del mezzo che verrà rilasciata dai centri autorizzati e dalle officine dopo che sarà stato effettuato il controllo tecnico del veicolo. Vediamo cosa dice la norma e cosa cambia per i consumatori.

 

Cosa dice la norma

L’introduzione del certificato di revisione è stata stabilita con l’emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del decreto 214 del 19 maggio 2017, che entrerà in vigore il 20 maggio 2018. Con l’adozione di questo decreto, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2014/45 del 3 aprile 2014. Gli obiettivi di questo passaggio normativo sono principalmente due. Il primo è rendere più scrupolose le verifiche tecniche sui veicoli effettuate dai centri autorizzati. Spetterà al MIT verificare che le apparecchiature usate durante le verifiche siano omologate e che il personale addetto alle revisioni operi in modo professionale. Centri autorizzati e officine che non rispetteranno questi vincoli potrebbero vedersi ritirata la licenza. Con questi controlli più stringenti si spera di ridurre il numero di vetture che circolano non rispettando gli standard di sicurezza imposti dalla legge.

Quali dati contiene il certificato di revisione

Il certificato di revisione dovrà contenere le seguenti informazioni sul veicolo:

  • il numero e la targa del telaio;
  • il luogo e la data del controllo;
  • la lettura del contachilometri;
  • la categoria del veicolo;
  • le carenze individuate (catalogate come lievi, gravi o pericolose);
  • il risultato del controllo tecnico;
  • il nome dell’organismo che ha effettuato il controllo tecnico e la data del successivo controllo;
  • al certificato dovrà inoltre essere allegato l’elenco delle prove sostenute dal mezzo sotto verifica, con il giudizio tecnico sul veicolo.

Una volta raccolti, questi dati saranno trasmessi al ministero dei Trasporti. Particolarmente importante è la rilevazione dei chilometri percorsi dal veicolo. Finora questo dato era inserito esclusivamente nel sistema informatico della Motorizzazione civile. Adesso, con una ulteriore rilevazione tracciata anche nel certificato di revisione, sarà molto più difficile provare a manomettere il contachilometri, reato punibile dal Codice penale.

Ogni quanto tempo va fatta la revisione?

 La frequenza delle revisioni resta invariata rispetto al passato. La prima revisione va effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione del veicolo ed entro la fine del mese in cui è stata targata l’auto. Le successive revisioni vanno fatte entro due anni dalla revisione precedente ed entro la fine del mese in cui era stata effettuata. Nel nuovo certificato di revisione viene inoltre indicata la data della successiva revisione. Per avere un quadro delle revisioni effettuate basta collegarsi al Portale dell’Automobilista del ministero dei Trasporti. Inserendo il numero di targa del proprio veicolo, si può prendere visione dello stato delle revisioni effettuate.

Cosa succede in caso di re-immatricolazione?

 Nel caso in cui venga re-immatricolato un veicolo che è già stato immatricolato in un altro Stato dell’Unione, il certificato rilasciato da quello Stato sarà valido anche in Italia. Il certificato di revisione resta valido in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.

Tariffe e multe

Restano invariate anche le tariffe: 66,88 euro nei centri revisione e 45 euro, previa prenotazione, negli uffici provinciali della Motorizzazione civile. Se si viene sorpresi con la revisione scaduta, la multa da pagare va dai 169 ai 680 euro. La sanzione raddoppia se il controllo non viene effettuato due volte di seguito. Inoltre il trasgressore, in caso di sinistro, potrebbe andare incontro anche alla rivalsa dell’assicuratore.

Autore: Rocco Bellantone