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ARRIVA LA NUOVA DISCIPLINA DEI PACCHETTI TURISTICI

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È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2018, il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che modifica la disciplina prevista relativamente ai pacchetti e servizi turistici venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302.

 

Novità. In particolare, tra le varie disposizioni e novità introdotte in materia, è stabilito che:

– con l’espressione “pacchetti turistici” si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

– i servizi devono essere combinati da un unico professionista prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

– sono acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore decida di effettuare il pagamento;

– sono offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;

– sono pubblicizzati o venduti con la denominazione “pacchetto” o analoga;

– sono combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione online.

– il venditore e l’organizzatore hanno l’obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un modello informativo standard e le informazioni necessarie relative alle principali caratteristiche dei servizi offerti e, altresì, di prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà;
– nel caso in cui il professionista, il venditore o l’organizzatore omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l’esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 5mila euro. Per quanto concerne la violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli artt. 47 e 48, sono previste sanzioni amministrative accessorie, consistenti nella sospensione dell’esercizio dell’attività da 15 giorni fino a 3 mesi. Nell’ipotesi di recidiva reiterazione, è prevista la cessazione dell’attività.
Le disposizioni, contenute nel decreto in questione, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.