L’Antitrust ha concluso un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia S.p.A., accertando due violazioni del Codice del Consumo, e irrogando sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro.
Telecom, violando l’art. 22 del Codice del Consumo, da giugno 2018 non ha fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte personalizzate di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti. Questi venivano contattati prevalentemente tramite sms o call center, limitandosi ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo mensile e traffico incluso ed omettendo nel messaggio e nel corso della telefonata di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte.
Si è ritenuta tale condotta idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta ed a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Inoltre, in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, nella fase di adesione a tutte le offerte di telefonia mobile, Telecom ha preattivato diversi servizi e/o opzioni aggiuntivi rispetto all’offerta principale, con aggravio di costi, senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore.
L’Unc esprime apprezzamento per la condanna. Dopo quelle di Wind Tre e Vodafone è ora la volta di Telecom. Le compagnie telefoniche farebbero meglio a smettere di mandare sms o fare telefonate in cui omettono di indicare tutti i costi legati alle loro offerte o i vincoli per usufruirne. Il preventivo consenso del consumatore va sempre chiesto e deve essere espresso.