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ZTL: PLURIME INFRAZIONI CORRISPONDONO A PLURIME SANZIONI?

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Avv. Filippo Antonelli

Il caso trattato dallo scrivente si riferisce alla possibile applicazione dell’art. 8 L. 689/1981 alla normativa in tema di ZTL.

Il fatto: verbali violazione Ztl

Il conducente di un’autovettura si vedeva notificare 4 verbali di contestazione in via successiva, ovvero dopo che questi aveva già compiuto la medesima condotta (ingresso in zona ZTL senza autorizzazione) reiterata, in un breve lasso di tempo.

In particolare il conducente non è stato preventivamente edotto della irregolarità della propria condotta (anche considerando la difficile interpretazione del regolamento).

 

Lo stesso si vedeva costretto ad opporre tutti i verbali avanti il Giudice di Pace.

Ztl: i principi della Cassazione

La Giurisprudenza (Cass. Civ., ordinanza 22028/2018) stabilisce che, in caso di plurimi accessi nella ZTL, ogni accesso effettuato non può essere considerato automaticamente alla stregua di una violazione autonoma, di per sé meritevole di apposita sanzione.

Ciò perché il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volontà di violare la regola, tanto che alcuni accessi, nel caso in oggetto, avvenivano a distanza di nemmeno 24 ore l’uno dall’altro.

Pertanto sembra chiaro che in queste occasioni, chi ometta di utilizzare l’autovettura con il permesso operativo, andrà sanzionato una sola volta, poiché il numero di transiti nel breve lasso di tempo considerato non incide certamente sulla sua coscienza o volontà di violare la norma.

D’altronde la funzione educativa della sanzione non può esercitarsi sul soggetto fintanto che questi non sia reso edotto della sanzione irrogata.

Ztl, più violazioni, unica sanzione

Nel caso di specie il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione solo dopo la commissione delle altre.

Pertanto si chiedeva al Giudice di Pace di annullare tutti i verbali elevati, ad eccezione del primo in ordine di tempo.

Così il Giudice di Pace di Forlì accoglieva la tesi difensiva (sentenza n. 976/2019), considerato il rilevante numero di violazioni identiche contestate al ricorrente nel breve arco temporale intercorso, concernenti la medesima condotta.

Si ritiene pertanto appropriata la ratio dell’istituto del concorso formale di cui all’art. 8 L. 689/1981.

Vista la mancata consapevolezza da parte del trasgressore nel compiere le reiterate identiche condotte in violazione della normativa di cui agli artt. 7/9 C.d.S., anche considerando che dopo la notifica del primo verbale questi ha immediatamente omesso di transitare nel varco vietato), le identiche condotte reiterate si sono in realtà risolte in una unica condotta.

Il ricorrente violava la medesima normativa, con una unica condotta consistita nell’accesso ripetuto nel breve lasso di tempo considerato, allo stesso varco di ZTL nella inconsapevolezza di violare la normativa.

Conseguentemente appare adeguata, conclude il Giudicante, l’applicazione di una unica sanzione (quella riferita al primo verbale) al minimo edittale.