Home Notizie utili TRASPORTO AEREO: SÌ A INDENNIZZO PER PASSEGGERI VITTIME DI “SCIOPERO SELVAGGIO”

TRASPORTO AEREO: SÌ A INDENNIZZO PER PASSEGGERI VITTIME DI “SCIOPERO SELVAGGIO”

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Uno “sciopero selvaggio” del personale di volo contro una ristrutturazione aziendale non rappresenta una “circostanza eccezionale” che esonera la compagnia aerea dall’obbligo di rimborsare i passeggeri in caso di volo cancellato o per ritardo prolungato. Hanno dunque diritto all’indennizzo i passeggeri che sono stati “vittima” dello sciopero. Questa la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea.

La Corte è stata chiamata in causa in una vicenda del 2016, quando la direzione della compagnia aerea tedesca TUIfly ha annunciato a sorpresa al suo personale un piano di ristrutturazione dell’impresa. Dopo l’annuncio, per una settimana il personale di volo, dopo un appello diffuso dagli stessi dipendenti, si è messo in congedo di malattia: nei primi dieci giorni di ottobre 2016 la percentuale di assenze del personale per malattia, abitualmente pari a circa il 10%, ha raggiunto l’89% fra i piloti e il 62% per l’equipaggio di cabina. La sera del 7 ottobre 2016, la direzione della TUIfly ha informato il personale che era stato trovato un accordo con i rappresentanti di quest’ultimo. A causa dello sciopero molti voli sono stati cancellati o hanno subito ritardo di tre ore e più. Ma la compagnia aerea, ritenendo che si trattasse di “circostanze eccezionali” secondo il regolamento Ue sui diritti dei passeggeri aerei, si è rifiutata di corrispondere ai passeggeri le compensazioni pecuniarie previste, da 250 a 600 euro.

Il caso è arrivato davanti alla Corte di Giustizia. Questa oggi ha stabilito che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo sotto forma di ”sciopero selvaggio” non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», che esonera la compagnia aerea dalla compensazione pecuniaria. Per la Corte, dunque, “l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo (sotto forma di «sciopero selvaggio», come quello di cui trattasi), originata dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo di procedere ad una ristrutturazione dell’impresa e conseguente ad un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì, in modo spontaneo, dai dipendenti stessi, che si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali»”.

Per quale motivo? Per qualificare un evento come circostanza eccezionale, spiega la Corte, questo evento allo stesso tempo non deve essere inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e deve sfuggire al suo controllo. Uno sciopero non necessariamente esonera dall’obbligo dall’obbligo di compensazione pecuniaria ma bisogna valutare se rientra nelle due condizioni. E non è questo il caso, dice la Cgue.

Per la Corte, in primo luogo, “le ristrutturazioni e le riorganizzazioni fanno parte delle normali misure di gestione delle imprese. Quindi, le compagnie aeree possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale. Pertanto, in una situazione come quella verificatasi presso la TUIfly a fine settembre/inizio ottobre 2016, i rischi derivanti dalle conseguenze sociali che accompagnano tali misure devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata”. Secondo punto: per la Corte lo “sciopero selvaggio” in questione non è una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea. “Infatti, non solo tale «sciopero selvaggio» trae origine da una decisione della TUIfly, ma esso, a prescindere dall’elevata percentuale di assenze, è cessato in seguito all’accordo concluso il 7 ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale”.

Per la valutazione delle circostanze eccezionali, non rileva poi il fatto che lo sciopero in questione, secondo la legge tedesca, sia qualificato come selvaggio perché non proclamato ufficialmente da un sindacato. Spiega la Cgue: “Infatti, procedere alla distinzione tra gli scioperi che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sarebbero leciti e quelli che non lo sarebbero per determinare se debbano essere considerati «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei implicherebbe la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale di ciascuno Stato membro, pregiudicando così gli obiettivi di tale regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione”.