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TEMPI LUNGHI PER VISITE O ESAMI DIAGNOSTICI? ECCO COME FARSI CURARE RAPIDAMENTE PAGANDO SOLO IL TICKET

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Se non vengono rispettati i tempi per le visite e gli esami diagnostici, il cittadino può far valere i propri diritti

Che fare se, dopo aver pagato il ticket, ci dicono che, per una visita specialistica in ospedale, i tempi di attesa sono lunghi? Che possiamo fare se, per eseguire una risonanza magnetica, una tac o una ecografia dobbiamo aspettare diversi mesi, magari quando ormai la nostra patologia potrebbe essersi aggravata? Eppure la legge parla chiaro: il malato ha diritto alle prestazioni mediche entro tempi certi che sono:

  • 30 giorni per le visite mediche specialistiche;
  • 60 giorni per gli esami diagnostici.

In verità, una soluzione c’è, ed anche particolarmente vantaggiosa, ma sono in pochi a conoscerla, anzi quasi nessuno. Né gli ospedali e le strutture pubbliche dell’Asl ne danno comunicazione ai malati.

In pratica la legge stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa. Se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi stabiliti per legge, il malato può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.

Il malato dovrà presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per «prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria».

In essa dovrà fornire i propri dati e premettere che:

  • gli è stato prescritto un particolare accertamento diagnostico o una visita specialistica (indicando quale);
  • il Cup ha comunicato l’impossibilità di prenotare la prestazione richiesta prima della data del… (indicare la data che, come detto, deve essere superiore a 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli accertamenti come Tac, risonanza magnetica, raggi, ecografie, ecc.);
  • la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati;

Dopo aver premesso ciò bisognerà chiedere:

  • che la prestazione richiesta (visita medica specialistica o esame diagnostico) venga resa in regime di attività libero-professionale intramuraria (o intramoenia, che dir si voglia), con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13;
  • che venga fornita immediata comunicazione in merito.

Infine, nell’istanza, il malato dovrà comunicare che, in mancanza di prenotazione in regime di attività libero-professionale intramuraria come sopra richiesta, la suddetta prestazione verrà effettuata privatamente, con successiva richiesta di rimborso da parte dell’Azienda.

In questo modo viene ristabilito il diritto alla salute del cittadino e la possibilità di vedersi garantito un intervento medico o diagnostico nei tempi stabiliti dalla legge.

Per ulteriori informazioni e/o assistenza, contatta l’Unione Nazionale Consumatori Calabria.