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SI ISCRIVE AL MASTER E POI RINUNCIA: DEVE PAGARE IL RESIDUO DEL COSTO COMPLESSIVO

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Una professionista, che si è iscritta ad un master e poi vi ha rinunciato, è stata obbligata a versare 2mila e 800 euro alla società organizzatrice del corso. Logico, secondo i Giudici, pretendere il pagamento dell’intero importo previsto dal contratto.

Rinuncia al master. Scelta assolutamente legittima, che però ha un costo: una penale da 2mila e 800 euro da versare alla società organizzatrice quale somma residua del prezzo pattuito per l’iscrizione e per la partecipazione al corso di specializzazione.

 

Inutili tutte le contestazioni mosse dalla donna perché per i Giudici è giustificata, e non vessatoria, la clausola prevista nel contratto predisposto dalla società e firmato dalla professionista.

Paga comunque le somme pattuite. Pomo della discordia è proprio la «penale» richiesta dalla società organizzatrice del master. La pretesa avanzata nei confronti della professionista, che prima si è iscritta al corso – pagando la cifra prevista – ma poi ha rinunciato, è ritenuta fondata dal Giudice di pace: conseguente «l’ingiunzione di pagamento» nei confronti della donna per la somma di 2mila e 800 euro «quale residuo delle somme pattuite contrattualmente e relative a un master».
Decisiva la constatazione che la professionista «ha sottoscritto un modulo per l’ammissione al master» e «in tale contratto si prevedeva che “l’interruzione a qualsiasi titolo da parte dello studente della frequenza delle lezioni e della fruizione delle attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate”».

E proprio su questa clausola si sofferma il Tribunale, spiegando che essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla professionista, «non era vessatoria» poiché «si trattava di una penale dall’importo non eccessivo ma proporzionato al costo che l’allievo avrebbe dovuto corrispondere» per il master.

Recesso. A chiudere il cerchio provvedono ora i Giudici della Cassazione, confermando la valutazione compiuta in Tribunale, e respingendo le ulteriori obiezioni mosse dalla donna rispetto alla pretesa avanzata dalla società organizzatrice del master.

Per la Cassazione è indiscutibile la legittimità della «clausola che impone il pagamento dell’intera annualità per l’ipotesi di un recesso anticipato da parte dell’allievo», poiché essa «limita il libero esercizio del recesso, comportante, in ipotesi di recesso, il pagamento di una penale».
Impossibile, quindi, parlare di vincolo vessatorio nei confronti della professionista. E, allo stesso modo, è illogico, secondo i Giudici, considerare eccessivo «l’importo della clausola penale inserita nel contratto relativo al master», poiché esso è «proporzionato al costo» previsto per il corso di specializzazione professionale.