Ciascun condomino può servirsi delle parti comuni del condominio sempre che ne rispetti la destinazione funzionale e il diritto al pari uso da parte degli altri comproprietari.
Transito nel cortile. Due condomini si rivolgevano alla volta Corte d’Appello di Brescia affinché dichiarasse l’inesistenza di qualsiasi diritto di passaggio in capo ad altri due condomini sull’area comune destinata a verde condominiale e si vedevano respinta la domanda proposta.
I condomini ricorrenti lamentavano il transito illegittimo delle auto degli altri due condomini sull’area verde comune, necessario per poter accedere al giardino di loro esclusiva proprietà. I giudici di appello concludevano ammettendo che l’utilizzo del cortile comune fosse compatibile con l’uso di fatto dello spazio a “piazzola parcheggio”. La questione finiva in Cassazione.
Rispetto della destinazione del bene comune e pari uso degli altri condomini. La Cassazione ritiene il ricorso infondato sostenendo che la qualità di condomini deve essere regolata sulla base dell’art. 1102 del codice civile, riguardante l’uso legittimo delle cose comuni. Tale articolo, infatti, consente a ciascun condomino di trarre dal bene comune anche un’utilità più intensa e maggiore di quella che viene tratta dagli altri comproprietari, purché venga rispettata la destinazione funzionale del bene e non venga compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi.
In particolare, la Corte d’Appello, in conformità di tali principi, ha correttamente accertato che il transito dei veicoli nell’area comune sia compatibile con l’uso ad essa impresso.
I giudici di legittimità concludono affermando che eventuali limiti restrittivi alla destinazione funzionale di una parte comune possono discendere o da regolamento condominiale approvato a maggioranza dall’assemblea che determini le modalità di godimento oppure da una successiva deliberazione assembleare che innovi l’originaria destinazione.
Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.