di Gabriella Lax
Iva al 22% per le scuole guida ma solamente da gennaio, senza cioè l’effetto retroattivo che tanto aveva fatto discutere. La modifica contenuta nel decreto fiscale approvato dalla Camera e ora all’esame definitivo del Senato è una via di mezzo tra la sentenza della Corte di giustizia Ue e la conseguente risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Scuola guida e Iva, la via di mezzo
In passato le lezioni per prendere la patente era equiparate all’insegnamento scolastico, e non erano soggette ad Iva. Era poi intervenuta una sentenza della Corte di giustizia europea che aveva dichiarato illegittima l’esenzione dell’imposta. L’Agenzia delle entrate aveva recepito l’indicazione applicando l’Iva in via retroattiva a ben 5 anni. Il trattamento di imponibilità, che è stato introdotto dal decreto legge 124/2019 con effetto dal 1° gennaio 2020 per recepire la sentenza della Corte di giustizia Ue, riguarderà soltanto l’insegnamento della guida automobilistica per il conseguimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1. Restano esenti, oltre alle prestazioni educative, di istruzione scolastica e universitaria, di formazione e aggiornamento professionale, menzionate in modo specifico, quelle didattiche di ogni genere.
Contenuto della norma
Il cambiamento effettuato riguarda l’articolo 32, comma 1, del dl n. 124/2019 che, dopo la pronuncia della Corte Ue del 14 marzo 2019, ha ritenuto non comprese nell’esenzione dall’Iva prevista per le prestazioni educative e didattiche, modificando il punto 20 dell’articolo 10 del dpr n. 633/72 ed eliminando dal regime di favore il riferimento residuale alle “prestazioni didattiche di ogni genere”.
L’emendamento introduce nuovamente nella norma il virgolettato, ripristinando così l’esenzione per i servizi didattici in genere, tra cui possono annoverarsi, per esempio, i corsi per l’insegnamento di discipline sportive.
Inapplicabilità dell’esenzione alle scuole guida
L’emendamento conferma espressamente l’inapplicabilità dell’esenzione alle prestazioni di insegnamento della guida per l’ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1, introducendo la previsione nel punto 20 dell’articolo 10 (anziché nell’autonoma disposizione del comma 2 dell’art. 32 del decreto-legge, che viene pertanto soppresso).