Home Autoveicoli e dintorni SCONTRO BUS-CAMION: QUALI I DIRITTI DEI PASSEGGERI E COME FARSI RISARCIRE

SCONTRO BUS-CAMION: QUALI I DIRITTI DEI PASSEGGERI E COME FARSI RISARCIRE

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Ha lasciato il segno lo scontro avvenuto nei giorni scorsi a Milano tra un filobus del servizio pubblico ATM (Azienda Trasporti Milanese) e un camion per la raccolta dei rifiuti AMSA. E non solo per le gravissime conseguenze in termini di vite umane (con la motre di una donna di 49 anni), ma anche per la diffusa preoccupazione dei consumatori come utenti del trasporto pubblico locale.

Del resto, è un periodo particolarmente sfortunato per questo genere di incidenti stradali che, secondo varie modalità, arrecano lesioni più o meno gravi agli utenti: basterebbe citare il recente scontro tra due tram a Torino oppure, sempre a Milano, lo strano caso delle brusche frenate della metropolitana. Su questo si è attivata persino la Procura che sta studiando oltre una decina di episodi che hanno causato il ferimento di numerosi passeggeri.

 

La domanda che molti rivolgono all’Unione Nazionale Consumatori, quindi, è come ci si debba comportare se si resta vittima di danni mentre ci si trova a bordo di un mezzo pubblico (diverso il caso di un sinistro che coinvolge la nostra auto o il nostro scooter).

Allora vediamo insieme cosa fare per farsi risarcire

1) Se non avete avuto ferite che richiedono l’intervento di un’ambulanza, la cosa più importante è restare sul posto.

2) Scattate foto/video utili a descrivere lo stato dei luoghi

3) Individuate (e fatevi dare i contatti di) eventuali testimoni che abbiano assistito all’evento dannoso.

4) Chiamate subito i vigili o le forze dell’ordine, in modo che possano procedere agli accertamenti (poi richiedete copia della relazione di servizio e delle foto scattate).

5) Se non riuscite a contattare i vigili o le forze dell’ordine, recatevi successivamente a presentare denuncia.

6) Se avete subito danni fisici recatevi al Pronto Soccorso.

7) Conservate tutta la documentazione medica e le spese sostenute (ricette, farmaci, fisioterapia, etc) e, nel caso di lesioni più importanti, aspettate qualche giorno dato che alcuni problemi possono saltar fuori non subito (mal di schiena, vista, etc.).

8) Se non è stato necessario il Pronto Soccorso, fatevi visitare dal vostro medico e conservare tutta la documentazione clinica.

9) Nei casi più gravi rivolgetevi a un legale (anche per valutare se sussi, oppure alla vostra compagnia assicurativa (nel caso di sinistri tra auto e bus).

10) Se siete un gruppo di danneggiati potete attivare una azione di classe con l’aiuto dell’Unione Nazionale Consumatori.

E’ bene sapere che, in caso di danni fisici, il soggetto che ci dovrà risarcire è sempre e comunque l’azienda di trasporto con la quale il consumatore ha sottoscritto il contratto di trasporto. E ciò vale anche se non avesse responsabilità nel sinistro (sarebbe poi compito dell’azienda di rivalersi nei confronti del colpevole).

Come far valere i propri diritti? A parte quanto detto nel decalogo circa l’ausilio di una associazione dei consumatori o di un legale, è bene ricordare di inviare sempre un reclamo scritto con raccomandata, allegando tutta la documentazione in nostro possesso (sui siti di molte aziende di trasporto pubblico sono disponibili dei moduli appositi).

Quanto ai tempi per i risarcimenti, questi naturalmente sono molto variabili e dipendono sostanzialmente dalla complessità degli accertamenti e dalla gravità dei fatti: se per individuare il responsabile è necessario un processo penale, può essere utile costituirsi parte civile! Non dimentichiamo infatti che, ovviamente, anche ai dipendenti pubblici alla guida dei mezzi di servizio si applica la norma dell’art. 589 bis del Codice penale sull’omicidio stradale che sanziona con la reclusione da due a sette anni “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. La pena è aggravata per la guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da otto a dodici anni), ma anche per alcune specifiche violazioni del Codice della strada, come per chi passa col rosso (reclusione da cinque a dieci anni).

Per completezza andrebbe infine ricordato che il trasporto su autobus è disciplinato anche dal Regolamento Europeo 181/2011 che si applica però solo a viaggi di distanza superiore ai 250 chilometri.