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SCIOPERI NEL TRASPORTO AEREO E CANCELLAZIONE DEI VOLI: I DIRITTI DEI PASSEGGERI

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È in corso un’ondata di scioperi nel trasporto aereo, con alcune compagnie che hanno annunciato proteste anche per le prossime settimane.

“Nei giorni scorsi le compagnie aeree hanno cancellato migliaia di voli programmati per le prossime settimane, tagliando circa 6,5 milioni di posti a sedere in tutta Europa a causa della mancanza di personale di volo e di terra.

Chi ha già acquistato un soggiorno all’estero rischia di non poter affrontare il viaggio, senza contare che le tariffe aeree hanno subito nell’ultimo mese rincari del 124% e potrebbe quindi risultare impossibile trovare collegamenti all’ultimo minuto a prezzi accettabili”.

L’Unione Nazionale Consumatori Calabria assisterà tutti i passeggeri che dovessero subire danni a causa dei problemi del comparto aereo, ai fini dei risarcimenti previsti dalla legge e delle ulteriori azioni legali da intraprendere in caso di vacanza rovinata.

I diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo

La cancellazione del volo o il ritardo aereo legati ad uno sciopero non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria e dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a terra.  Anche nel corso di uno sciopero, i vettori aerei sono tenuti a garantire al passeggero:

  • bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
  • sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;
  • trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;
  • chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Inoltre come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 – in caso di cancellazione del volo – il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:

  • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
  • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
  • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.

Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:

  • € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
  • € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
  • € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea

“Diritti questi che – ricorda il Codacons – valgono anche in caso di sciopero, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una “circostanza eccezionale”, come può essere invece un incidente o delle condizioni meteo improvvisamente divenute proibitive, perché si tratta di “un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato”, e perciò “non è né insolito né imprevedibile“.

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