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RYANAIR VS ANTITRUST, CORTE UE: I PREZZI ONLINE DEVONO ESSERE TRASPARENTI

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La Corte Ue si pronuncia su un caso Ryanair vs Antitrust. Le offerte online dei voli devono essere trasparenti. Devono indicare sin dall’inizio l’Iva dei voli nazionali, i costi di pagamento con carta di credito e gli oneri di check-in

Sabrina Bergamini

Le offerte online delle compagnie aeree devono essere trasparenti. Devono indicare nel prezzo l’Iva dei voli nazionali, le tariffe per il pagamento con carta di credito, gli oneri di web check-in se quello gratuito non è possibile. E questo fin dalla pubblicazione delle loro offerte di prezzo su Internet.

 

Questa la pronuncia della Corte di giustizia della Ue su un caso che vede la contrapposizione di Ryanair vs l’Antitrust italiano. Sono però trascorsi anni. La vicenda risale infatti al 2011 e questa data non passa inosservata all’Unione Nazionale Consumatori, che pur apprezzando la pronuncia sottolinea quanto la vicenda si sia trascinata a lungo nel tempo.

Ryanair vs Antitrust sui prezzi online

Il caso risale, come detto, al 2011 quando l’Antitrust italiano ha contestato a Ryanair di aver pubblicato sul proprio sito Internet dei prezzi del servizio aereo che non indicavano, sin dalla loro prima visualizzazione, l’importo dell’IVA per i voli nazionali, gli oneri di web check-in e le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair.

Per l’Antitrust questi tre elementi di prezzo erano inevitabili e prevedibili, quindi il consumatore doveva esserne informato dalla prima indicazione del prezzo, quindi prima di avviare la prenotazione online.

Ryanair è stata sanzionata ma si è rivolta prima al giudice amministrativo, che ha respinto il ricorso in primo grado, poi ha fatto appello al Consiglio di Stato.

Questo ha chiesto alla Corte di giustizia se, alla luce del regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, gli elementi di prezzo evidenziati fossero inevitabili e prevedibili e dovessero essere inclusi nella pubblicazione dell’offerta iniziale.

La Corte Ue: bisogna indicare i supplementi inevitabili e prevedibili

Oggi la Corte di giustizia ricorda le sue precedenti pronunce sul fatto che un vettore aereo come Ryanair «ha l’obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell’offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, è soltanto all’inizio del processo di prenotazione che esso deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente».

Se questo è il principio, spiega la Corte, quando c’è almeno un’opzione di check-in gratuito (come il check-in effettuato in aeroporto), gli oneri di web check-in devono essere considerati come supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non devono necessariamente essere indicati nell’offerta iniziale. Se invece la compagnia propone una o più modalità di check-in a pagamento – esclusa, quindi, qualsiasi modalità di check-in gratuito – gli oneri di web check-in devono essere considerati come elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che devono essere visualizzati nell’offerta iniziale.

L’Iva applicata alle tariffe dei voli nazionali deve essere indicata nell’offerta iniziale, mentre è un supplemento opzionale l’Iva applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali.

I costi per pagare con carta di credito

La Corte spiega infine che «la tariffa applicata per il pagamento con carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell’offerta iniziale».

«Se il carattere prevedibile di tale tariffa – spiega ancora la Corte – è riconducibile alla politica stessa del vettore aereo in materia di modalità di pagamento, il suo carattere inevitabile trova piuttosto una spiegazione nel fatto che l’apparente scelta lasciata ai consumatori (utilizzare o meno la carta di credito prescelta dal vettore aereo) dipende in realtà da una condizione imposta dallo stesso vettore aereo, con la conseguenza che la gratuità del servizio di cui trattasi è riservata a beneficio di una cerchia ristretta di consumatori privilegiati, mentre gli altri consumatori devono o rinunciare alla gratuità di tale servizio o rinunciare a una conclusione del loro acquisto nell’immediato ed effettuare operazioni potenzialmente costose per poter soddisfare la condizione richiesta, con il rischio, una volta effettuate dette operazioni, di non poter più beneficiare dell’offerta o di non poterne più beneficiare al prezzo inizialmente indicato».

UNC: giustizia troppo lenta

Prezzi trasparenti, dunque. Ma il fatto che la vicenda giudiziaria risalga a nove anni fa non passa inosservata all’Unione Nazionale Consumatori.

«Finalmente – commenta il presidente Massimiliano Dona – È incredibile che questa vicenda si stia trascinando dal 2011. Una giustizia così lenta equivale ad una negata giustizia. Fino a che le sanzioni comminate dalle Authority sono inferiori all’illecito guadagno e, anche quando vengono comminate, passano anni prima che la vicenda si possa definitivamente chiudere, è chiaro che i diritti dei consumatori verranno calpestati da chi attua pratiche commerciali scorrette. Basti pensare alla vicenda delle bollette telefoniche da 28 giorni».

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