di Valeria Zeppilli
Di norma, l’obbligazione del medico nei confronti dei propri pazienti si configura come un’obbligazione di mezzi: sebbene il sanitario debba fare tutto quanto è nelle sue possibilità per far guarire il paziente, la guarigione non può essere assicurata.
In alcuni casi, questa regola conosce tuttavia delle eccezioni, tra le quali rientrano, prime tra tutte, alcune obbligazioni del dentista.
Impianti e protesi
Si pensi al caso in cui il paziente si rechi dal dentista per sottoporsi a un intervento di impiantistica o di protesi. Egli non si limita a sperare in un buon risultato, ma lo attende legittimamente, in ragione dei profili estetici che vengono in gioco nell’esecuzione del predetto intervento.
Se, quindi, gli interessi del paziente che si reca dal dentista sono prevalentemente estetici, il sanitario deve garantire un risultato e, oltretutto, deve farlo su più fronti: quello anatomo-funzionale e quello estetico.
La giurisprudenza favorevole
Tale interpretazione, in ogni caso, non è del tutto pacifica, in quanto su di essa vi sono delle opinioni contrastanti.
È ad esempio favorevole ad essa, e quindi ritiene sussistente l’obbligazione di risultato del dentista, la sentenza numero 2932/1998 del Tribunale di Firenze, nella quale si legge che l’attività del dentista “si estrinseca in un risultato esterno” e, pertanto, va ricostruita “in termini di risultato e non di mezzi”.
Si legge, poi, in Pret. Modena 16 settembre 1993 che appare evidente che “un odontoiatra incaricato della predisposizione e applicazione di una protesi si impegni a realizzare un opus che deve essere del tutto idoneo alla sua destinazione”, mentre è irragionevole “ritenere che qualunque protesi, anche la più inidonea all’uso, debba essere comunque pagata in quanto il professionista non è tenuto a realizzare l’integrale soddisfacimento dell’interesse del paziente, ma soltanto a svolgere diligentemente l’incarico ricevuto”.
La giurisprudenza contraria
In altre occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo tuttavia di affermare il contrario.
Ad esempio, nella sentenza numero 10741/2002, la Corte di cassazione ha sancito che la prestazione del dentista “non dà mai origine ad un opus materiale. Anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l’attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo della stessa”.