Il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora si verifichi un evento dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente. Sul punto torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12404/19, depositata il 9 maggio.
La vicenda. Un contribuente propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR che aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate confermando un avviso di liquidazione dell’imposta per decadenza dal beneficio delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. L’uomo non aveva infatti trasferito la propria residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, come previsto dalla legge.
Nel caso di specie, il contribuente non era però riuscito a trasferire la residenza nei termini di legge perché l’inquilino che occupava l’immobile non aveva ottemperato all’ingiunzione di rilascio previsto da un precedente decreto di sfratto del giudice.
Benefici “prima casa” e residenza anagrafica. Al riguardo, la Suprema Corte ritiene che per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in un altro Comune, il compratore è tenuto a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Tale requisito costituisce per il contribuente un obbligo nei confronti del Fisco. Ma sussistono numerosi ostacoli nell’adempimento a tale obbligazione, caratterizzati dalla loro inevitabilità, imprevedibilità e non imputabilità alla parte obbligata. Pertanto, il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato nel termine indicato dalla legge non comporta la decadenza dell’agevolazione, qualora detto ostacolo/evento sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell’acquisto e non prevedibili, tali da sovrastare la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro i termini di legge.
Detto ciò, la decisione impugnata non ha correttamente applicato tali principi, poiché ha negato la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli posti dalla persona che occupava senza titolo, in quanto sfrattato, l’immobile. La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso.