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PENSIONI: I CHIARIMENTI INPS SUI CONTRIBUTI PRESCRITTI

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di Annamaria Villafrate

I dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap confluita nell’Inps possono stare tranquilli. L’Inps ha chiarito, con una nota sul proprio sito, che i loro contributi, anche se prescritti, possono essere accreditati dopo il 31 dicembre 2018, visto che non si tratta di un termine di decadenza. A non beneficiare di questo regime solo alcune categorie d’insegnanti, ai quali, se il datore di lavoro non dovesse sostenere l’onere della rendita vitalizia, spetterà pagare il costo dei contributi prescritti, sempre che non decidano di rinunciarvi.

 

Come già annunciato nei giorni scorsi, la circolare Inps n. 169/2017 aveva precisato che “il termine entro il quale i dipendenti pubblici possono fare domanda per verificare la regolarità della propria posizione contributiva, attraverso l’estratto conto Inps/Inpdap e chiederne la variazione (RVPA) è il 31 dicembre 2018”.

Contributi prescritti dipendenti pubblici: i chiarimenti

In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti confluiti nell’Inps, in un comunicato, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale “chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019.” Alla luce di questo comunicato del 13 agosto 2018 quindi il 31 dicembre 2018 non è più l’ultimo giorno entro cui il dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma quella che permette al datore di lavoro pubblico di applicare la prassi consolidata nella ex gestione Inpdap “che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.” Alla luce di questo comunicato quindi:

i lavoratori pubblici possono presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018 se, dopo aver verificato la propria posizione contributiva accedendo tramite Pin al proprio estratto conto, dovessero riscontrare incongruenze o inesattezze;

mentre i datori di lavoro pubblici potranno “continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019” dovranno sostenere, nelle modalità stabilite della circolare INPS 169/2017 l’onere del trattamento di quiescenza “riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia.” Insomma anche se caduti in prescrizione i contributi mancanti potranno essere accreditati lo stesso.

Contributi prescritti dipendenti pubblici: le eccezioni

Fanno eccezione alla regola contenuta nei chiarimenti Inps:

gli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), cioè i maestri delle scuole primarie paritarie sia pubbliche che private;

gli insegnanti degli asili in forma di enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali, esclusi i docenti MIUR.

Questi lavoratori pubblici, infatti, se il datore di lavoro non dovesse sostenere l’onere della rendita vitalizia per i contributi prescritti, dovranno provvedere di tasca loro “per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa”, a meno che non decidano di rinunciarvi.