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MULTE: AL VIA IL SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE PEC. COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI PORTA?

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Un decreto ministeriale diffuso grazie alla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 gennaio annuncia un’importante novità per tutti i cittadini italiani: d’ora in poi le multe verranno notificate sia attraverso la posta “tradizionale” che tramite mail, più precisamente attraverso i cosiddetti indirizzi PEC. Un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) è un indirizzo mail che permette di avere testimonianza sia dell’invio che della ricezione di messaggi ed ha un valore legale equiparabile a quello della classica raccomandata a/r.

Aprire un indirizzo PEC è un’operazione abbastanza semplice (si tratta di un’opzione fornita da decine di provider) ed ha un costo che parte da pochi euro all’anno (e che cresce in base alla quantità/qualità di servizi che vogliamo annettere all’indirizzo mail in questione). Ad ogni modo, i privati non sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e  qualora non ne vogliano uno, continueranno a ricevere notifiche tramite modalità tradizionali.

La legge infine prevede che il cittadino non abbia l’obbligo di fornire il proprio indirizzo PEC (nel caso in cui ne abbia uno). Sta infatti all’ufficio accertatore il compito di cercarlo all’interno di archivi digitali che lo contengano. Tuttavia, in caso di notifica presentata direttamente da un operatore, abbiamo comunque il diritto di fornire il nostro indirizzo PEC all’organo di polizia coinvolto in occasione dell’attività di accertamento, anche se quest’ultimo è, come già detto in precedenza, comunque obbligato a verificare se ne abbiamo uno, consultando gli elenchi pubblici a cui ha accesso.

È interessante osservare che ad oggi non esiste ancora un archivio pubblico degli indirizzi PEC dei cittadini, ma un recente decreto legislativo (217/2017) ne ha previsto uno nell’ambito del progetto del cosiddetto “domicilio digitale” (che l’Agenzia per l’Italia Digitale dovrà realizzare entro gennaio 2019).

Sembra dunque trattarsi di una novità destinata a svilupparsi nel corso degli anni e a diventare totalmente operativa solo nel momento in cui sarà pienamente attivo il domicilio digitale del singolo cittadino.

La notifica dovrà avere come oggetto la dicitura: “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”. In allegato della mail dovrà esserci:

  • Relazione della notifica firmata digitalmente;
  • Denominazione ed indirizzo dell’amministrazione dell’ufficio che ha provveduto all’atto;
  • Indicazione del responsabile del procedimento di notificazione;
  • Indirizzo e numero di telefono degli uffici presso cui esercitare il diritto di accesso alla documentazione cartacea;
  • Indirizzo PEC a cui gli atti vengono notificati;
  • Immagine e/o copia informatica del verbale di contestazione;
  • Eventuali altre comunicazioni utili al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa.

Proprio come per le notifiche tradizionali, anche per quelle via PEC il rispetto del termine di notifica verrà valutato in base alla data di invio del verbale e non a quella della sua ricezione. A tal proposito i verbali via PEC risulteranno spediti nel momento in cui verrà generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore del servizio di poste elettronica certificata in questione.

Allo stesso tempo, la valutazione del momento in cui la notifica si perfeziona con la consegna al destinatario (necessaria per calcolare i tempi di ricorso o anche la cifra da pagare) viene effettuata prendendo in considerazione il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, anche questa rilasciata dal gestore del servizio di posta al momento della consegna. Tradotto: il momento in cui effettivamente apriamo la mail non ha alcun valore, conta quello in cui la abbiamo effettivamente ricevuta; ignorare un messaggio di posta elettronica sarà dunque potenzialmente dannoso esattamente come lo è non aprire una busta contenente una multa tradizionale.

Esiste infine la possibilità che la notifica via PEC risulti impossibile. In questo caso esistono due scenari alternativi: qualora l’impossibilità di consegna sia causata da fattori imputabili al destinatario (casella piena, abbonamento non pagato ecc.) la copia del cartaceo verrà inviata a spese del destinatario stesso. In caso contrario la procedura passerà automaticamente al sistema tradizionale, con invio di notifica cartacea senza spese aggiuntive.