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MULTA PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITÀ: NON BASTA LA FOTO DELLA TARGA

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Per il Giudice di Pace di Lodi la fotografia della sola targa è insufficiente per contestare la violazione dei limiti di velocità poiché non consente l’individuazione del veicolo a cui si riferisce

di Lucia Izzo – La pubblica amministrazione deve fornire adeguata prova della violazione di cui al verbale di contestazione “differita” emesso per violazione dei limiti di velocità del Codice della Strada. Le fotografie che ritraggono esclusivamente una targa, senza consentire l’individuazione del veicolo a cui essa si riferisce, non si ritengono prove sufficienti della responsabilità del conducente.

 

Verbale violazione limiti di velocità

Questa è la conclusione a cui giunge il Giudice di Pace di Lodi nella sentenza 633/2019 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento prefettizio che aveva rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso un verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

La contestazione differita

A sostegno del proprio ricorso, l’opponente, assistito dal Comitato Strademulte, sollevava diverse doglianze in ordine alla legittimità del verbale. L’art. 201 bis C.d.S., precisa il magistrato onorario, consente la contestazione differita delle violazioni emesse per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada che si occupa di sanzionare le trasgressioni ai limiti di velocità stabiliti dal medesimo Codice.

Non basta la fotografia della sola targa

In caso di contestazione differita, però, l’ente accertatore deve fornire prova della violazione attraverso la produzione di idonea documentazione fotografica che dimostri la riferibilità della violazione accertata al veicolo concretamente sanzionato.

Nel caso in esame, il giudice onorario ritiene che l’ente opposto non abbia fornito adeguata prova, stante l’onere su di esso incombente, della violazione di cui al verbale di contestazione. In particolare, la documentazione fotografica prodotta dall’ente opposto ritrae esclusivamente una targa, ma non consente l’individuazione del veicolo a cui essa si riferisce.

Pertanto, si ritiene applicabile alla vicenda di cui trattasi l’art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150/2011 secondo cui il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento del provvedimento impugnato. In subordine, il ricorrente ottiene dall’ente opposto anche il rimborso del contributo unificato.