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MESSAGGI OFFENSIVI: NIENTE REATO SE SONO RECIPROCI

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Davanti alla Corte di Cassazione cadono definitivamente le accuse nei confronti di una donna, che invece era stata ritenuta colpevole dal Tribunale. Decisiva è la sottolineatura della reciprocità delle offese.
Messaggi offensivi a raffica. Sotto accusa una donna, che ha tempestato di messaggi il cellulare di un uomo. A salvarla, però, è il ‘botta e risposta’, cioè il fatto che il destinatario le abbia replicato a tono (Cassazione, sentenza n. 7067/19, sez. I penale).

 

Messaggi. In Tribunale la donna sotto processo viene ritenuta colpevole del reato di «molestia telefonica» per aver «recato disagio a un uomo attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso». Di conseguenza ella viene condannata alla «pena di 200 euro di ammenda» e a versare «200 euro» a titolo di «risarcimento» alla persona offesa.

Scambio. Tuttavia, i Giudici della Cassazione evidenziano un dettaglio non secondario della vicenda: «l’esistenza di uno scambio reciproco di offese» fra la donna e l’uomo.

Questo elemento cambia completamente le carte in tavola. Per i Giudici, difatti, bisogna tenere bene a mente che «non è configurabile il reato di molestia o di disturbo alle persone» – previsto dall’art. 660 del codice penale – «allorché vi sia reciprocità delle molestie», proprio come in questa vicenda.
Impossibile, di conseguenza, ritenere punibile il comportamento tenuto dalla donna, concludono i Magistrati.