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MANCATA REVISIONE AUTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

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Quando la mancata revisione auto viene rilevata con apparecchiature elettroniche e la non contestazione immediata: i chiarimenti del Ministero Dell’Interno

Avv. Alessandra E. Di Marco – E’ ormai prassi per i Comuni Italiani procedere a taluni controlli (quali, ad esempio, mancata revisione auto, mancata copertura assicurativa ecc.), per mezzo di apparecchiature elettroniche che di fatto si sostituiscono fisicamente agli agenti accertatori.

Tuttavia, una nota del Ministero dell’Interno ha chiarito in via definitiva i margini di utilizzo di tali apparecchiature da parte dell’agente accertatore.

 

Mancata revisione auto accertata con apparecchiature elettroniche

La vicenda nasce da un ricorso proposto da un automobilista al Prefetto di Mantova con il quale si faceva rilevare che la violazione di cui al verbale impugnato (si trattava di un caso di mancata revisione auto), era stata accertata per mezzo di apparecchiature elettroniche con contestazione differita.

In particolare il conducente lamentava la circostanza che nelle more tra la effettiva rilevazione dell’infrazione e la notifica del verbale di contestazione si era di fatto, in modo del tutto autonomo, messo in regola, sanando la suddetta violazione.

Tale ultima circostanza apriva un nuovo scenario: cosa fare se appunto l’automobilista, prima di ricevere la notifica del verbale, ha regolarizzato la propria posizione? E quando si può derogare alla contestazione immediata?

Cosa prevede la nota del Ministero dell’Interno

Con la nota nr. 300/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016 il Ministero, in risposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specifica che l’accertamento per mezzo di strumenti e/o apparecchiature può avvenire solo ed esclusivamente qualora le stesse siano regolari secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, diversamente non è possibile procedere alla contestazione differita, e questa non può considerarsi valida con il conseguente annullamento del verbale di contestazione.

La contestazione immediata ha infatti il fine di permettere di accertare nell’immediato sia la stessa violazione sia anche il soggetto che materialmente la sta commettendo.

Si esclude l’obbligo di contestazione immediata solo nei casi tassativamente indicati all’art. 201, co 1-bis CdS la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

  1. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
  2. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
  3. sorpasso vietato;
  4. accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  5. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  6. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
  7. rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(2)
    g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Quando si può procedere a tali accertamenti in modo regolare

Stante alla nota del Ministero la rilevazione delle suddette violazioni al codice della strada potranno effettuarsi con dispositivo elettronici non omologati solo quando questi siano utilizzati dagli stessi agenti accertatori come strumento di sussidio al loro lavoro.

Il Prefetto di Mantova infatti richiamando quanto indicato sia nella nota del Ministero dell’Interno che nelle precisazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto di potere accogliere il ricorso dell’automobilista specificando che le violazioni rilevate con apparecchiature non omologate non possono essere oggetto di contestazione differita.