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L’ESPERTO RISPONDE SU… MANCATA CONSEGNA

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Nel mese di aprile 2020, ho stipulato un contratto per l’acquisto di nuovi infissi per casa mia, versando un acconto di Euro 1710 il 4 aprile (totale spesa 5.710). Ad oggi l’azienda ancora non ha provveduto ad istallarli e sul contratto c’è scritto che l’azienda non è responsabile dei ritardi di installazione. La domanda è: quando non è più ritardo ma inadempienza?

Ai sensi del codice del consumo, il venditore è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso in cui sia inadempiente entro tale termine, il consumatore deve invitare il venditore ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, allora il consumatore è legittimato a risolvere il contratto e a pretendere il rimborso del prezzo pagato.

La clausola inserita nel contratto sulla mancanza di responsabilità in caso di ritardi è contraria alla legge e, pertanto, nulla.

Autore: Unione Nazionale Consumatori