Home Autoveicoli e dintorni INCIDENTE PER L’ALUNNO: LEGITTIMA L’AZIONE DIRETTA CONTRO L’ASSICURAZIONE DELLA SCUOLA

INCIDENTE PER L’ALUNNO: LEGITTIMA L’AZIONE DIRETTA CONTRO L’ASSICURAZIONE DELLA SCUOLA

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Riprende vigore la richiesta di indennizzo avanzata dai genitori e ora dal ragazzo nei confronti della società assicuratrice che garantisce la scuola. Decisivo il richiamo al termine ‘assicurato’ utilizzato nel contratto.

Brutto incidente a scuola per uno studente. Legittima l’azione giudiziaria dei genitori per ottenere un adeguato ristoro economico dalla società assicuratrice che garantisce l’istituto scolastico (Cassazione, ordinanza n. 7062/20, sez. VI Civile – 3, depositata il 12 marzo).

Lesioni. Scenario del fattaccio è una scuola in Campania: vittima uno studente minorenne che, a seguito di un incidente, riporta alcune lesioni personali.

 

Logica per i genitori la decisione di citare in giudizio in Tribunale la società assicuratrice che, come da contratto, garantisce l’istituto scolastico e provare così a ottenere un indennizzo per le lesioni subite dal figlio durante l’orario scolastico.

In primo grado la domanda viene accolta, e la società viene condannata a versare ai due genitori oltre 12mila euro. Ribaltamento totale, però, in Appello: per i giudici di secondo grado, difatti, è emerso che assicurato era l’istituto scolastico e quindi non è configurabile un contratto a favore di terzo.

Ciò comporta, sempre per i giudici di secondo grado, che «la parte danneggiata non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale a sua volta poteva chiamare l’assicuratore in garanzia».

Polizza. La linea tracciata in Appello viene contestata dallo studente – divenuto oramai maggiorenne – e censurata dai giudici della Cassazione.

Il legale del giovane pone in rilievo un dato fondamentale del contratto assicurativo: «non una sola volta nella polizza il termine ‘assicurato’ viene riferito all’istituto scolastico, mentre è ripetutamente riferito per indicare lo scolaro». Questo dettaglio ha un valore decisivo, aggiunge il legale, «nell’interpretazione della volontà dei contraenti” e deve condurre a «ritenere l’assicurazione come stipulata per conto altrui, senza che possa ritenersi indispensabile una esplicita definizione nel contratto di ‘assicurazione per conto altrui’».

Tale osservazione è ritenuta corretta dai magistrati del ‘Palazzaccio’, alla luce della trascrizione delle «parti rilevanti della polizza assicurativa».

Invece, in Appello non ci si è attenuti al «canone ermeneutico del senso letterale delle parole, alla luce dell’intero contesto contrattuale» ma ci si è limitati ad «un generico riferimento a quanto emergente dagli atti». In sostanza, «le clausole della polizza, le quali richiamano ripetutamente gli assicurati in contrapposizione all’istituto contraente, non sono state sottoposte al procedimento ermeneutico che, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, attinge in primo luogo al senso letterale delle parole, ma sono state immesse in una generica valutazione di quanto emergente dagli atti, senza peraltro dare conto del criterio ermeneutico perseguito il quale appare comunque, alla stregua di quanto appena osservato, inottemperante all’evidenziato criterio ermeneutico di legge».