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BLACK-OUT ELETTRICO NELL’IPERMERCATO: LA CADUTA È COLPA DEL CLIENTE

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Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della società proprietaria della struttura commerciale. Evidente per i Giudici l’imprudenza compiuta dal cliente, che non ha atteso il ripristino dell’energia elettrica e il ritorno in funzione delle luci ma ha proseguito la discesa sulle scale, prive, peraltro, di finestre.

Black-out. Improvviso black-out elettrico e luci spente nell’ipermercato. Ciò nonostante, un cliente sceglie di non fermarsi e prosegue nella discesa delle scale, che sono anche prive di finestre. Pessima decisione, questa, che non solo gli costa una caduta ma viene anche catalogata dai giudici come un comportamento azzardato, tale da escludere ogni responsabilità della struttura commerciale (Cassazione, ordinanza n. 4180/20, sez. III Civile).

 

Discesa dalle scale e caduta. Scenario della vicenda è un ipermercato in quel di Milano. Siamo in una giornata di giugno del 2013 quando all’improvviso un black-out elettrico spenge tutte le luci, incluse quelle d’emergenza.

L’evidente situazione di difficoltà, però, non convince un cliente a fermare la propria discesa sulle scale, discesa che termina purtroppo in malo modo, cioè con un ruzzolone.

I danni – fisici e morali – riportati dall’uomo divengono poi oggetto di un contenzioso con la società proprietaria della struttura commerciale. Per l’uomo, difatti, la disavventura da lui vissuta è addebitabile all’inadempimento della società, che, a suo dire, avrebbe dovuto porre rimedio anche all’emergenza provocata dall’interruzione nella fornitura di energia elettrica e concretizzatasi nella “assenza di illuminazione lungo le scale”.

Questa visione viene però non condivisa dai giudici di merito, che prima in Tribunale e poi in Appello respingono la “richiesta di risarcimento” presentata dall’uomo. Per i giudici, difatti, è evidente la condotta imprudente da lui tenuta durante il black-out elettrico – catalogabile, ovviamente, come “evento fortuito” –: “l’avere intrapreso la discesa nonostante l’impossibilità di vedere” costituisce “volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della persona danneggiata”.
Peraltro, sempre secondo i giudici, “la situazione di pericolo” causata dal black-out elettrico “sarebbe stata superabile” facilmente, cioè “mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto” da parte dell’uomo, che “anziché attendere il ripristino della fornitura di energia elettrica, si era avventurato per le scale in discesa al buio”, finendo poi rovinosamente a terra.

Azzardo. La linea tracciata tra primo e secondo grado viene condivisa e confermata dalla Cassazione: la condotta dell’uomo, caratterizzata da “grave imprudenza”, è stata “la sola causa della caduta”.

Inutile il ricorso proposto dal legale dell’uomo e centrato anche sul presunto “mancato funzionamento delle luci di emergenza” durante il black-out elettrico.

Per i Supremi Giudici è evidente, difatti, l’azzardo compiuto dall’uomo, che non ha atteso “il ripristino della fornitura di energia elettrica” ma, pur essendo consapevole del black-out, “si è avventurato per le scale, prive di finestre e di illuminazione”.

Quella condotta imprudente, concludono i magistrati, ha provocato la caduta, e quindi nessun addebito è possibile nei confronti della società proprietaria della struttura commerciale.