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IMPEGNARE L’INCROCIO NON BASTA PER LA PRECEDENZA DI FATTO: SCATTA LA COLPA PER L’INCIDENTE

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Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista a seguito dello scontro con un autobus urbano. Decisiva la constatazione che il conducente della due ruote ha sì impegnato l’incrocio ma non con un anticipo tale rispetto al bus da far scattare la precedenza di fatto.
Impegnare l’incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente, di norma, la precedenza non è sufficiente per riconoscere la cosiddetta precedenza di fatto. Ciò significa che va respinta l’ipotesi del concorso di colpa in caso di incidente (Cassazione, ordinanza n. 8138/20, depositata il 23 aprile).

Scontro. Scenario del fattaccio è la città di Milano, dove un motociclo si scontra con un autobus urbano. Per la precisione, l’incidente si verifica nell’attraversamento dell’incrocio col motociclo proveniente da sinistra e l’autobus proveniente da destra, e comporta serie lesioni al conducente della ‘due ruote’ e danni al motociclo.

 

Conseguente la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’azienda di trasporti, dell’autista del bus e della compagnia assicuratrice. Il conducente del motociclo sostiene di «avere approfittato di una precedenza di fatto, in quanto aveva iniziato l’attraversamento dell’incrocio tempo prima che vi sopraggiungesse l’autobus», e a questo proposito osserva che «lo scontro era avvenuto con lo spigolo destro dell’autobus» e mette sul tavolo anche la decisione con cui il Giudice di pace ha sancito «l’annullamento del verbale di contravvenzione redatto a suo carico» subito dopo l’incidente.

Questa visione viene però respinta prima in Tribunale e poi in Corte d’appello: per i giudici di merito, difatti, non vi sono prove sufficienti sulla «precedenza di fatto» reclamata dal conducente del motociclo né tantomeno sulla presunta «colpa del conducente del bus».

Anticipo. Per i giudici di merito, quindi, l’incidente è addebitabile esclusivamente alla condotta del motociclista. E questa visione è ritenuta corretta e condivisa dalla Cassazione.

Inutile il ricorso proposto dall’avvocato che rappresenta il conducente della ‘due ruote’.

Il legale pone in evidenza, innanzitutto, «l’obbligo di colui che ha la precedenza di diritto» – l’autobus, in questo caso – «di prestare comunque attenzione agli altri veicoli», e poi osserva che «la regola sulla precedenza di fatto assegna diritto a colui» a – il motociclo, in questo caso – «che sopraggiunge all’incrocio con anticipo tale da poter passare per primo, anche se non avrebbe, di regola, diritto di farlo».
Di conseguenza, sempre secondo il legale, alla luce di queste due osservazioni va valutata diversamente la colpa del conducente del bus che «non ha prestato attenzione all’attraversamento, già quasi completato, da parte del motociclista».

In questa ottica, poi, il legale aggiunge anche il dato relativo all’«annullamento del verbale di contravvenzione, da parte del Giudice di pace», dato che, a suo parere, deve avere un peso nella decisione, «essendo venuta meno la contestazione della violazione del Codice della strada» a carico del motociclista.

A queste considerazioni i magistrati della Cassazione ribattono osservando che tra primo e secondo grado si è appurato che il motociclista non ha impegnato l’incrocio con adeguato anticipo rispetto all’autobus.
Questo dettaglio è decisivo, poiché, viene evidenziato, solo in caso di «anticipo significativo all’incrocio da parte del conducente privo di precedenza, questi può acquisirla, di fatto, rispetto all’altro conducente». Invece, in questo caso, non vi è prova che il motociclista «fosse giunto all’incrocio con anticipo utile ad attraversarlo per primo», e peraltro non è neanche dimostrata «una qualche negligenza o imprudenza del conducente dell’autobus» nell’attraversamento dell’incrocio, anche tenendo conto della possibile presenza di altri veicoli.

Per quanto concerne, poi, l’annullamento della sanzione comminata al motociclista, i giudici della Cassazione chiariscono che «la decisione del Giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al motociclista, non costituisce giudicato esterno, e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse».