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I FRONTALINI DEI BALCONI SONO PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

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Gli elementi decorativi dei balconi di un edificio in condominio, come i cementi decorativi dei frontalini ed i parapetti, in quanto elementi di tipo estetico rispetto alla facciata dell’immobile, costituiscono parti comuni. Le spese per la relativa riparazione ricadono dunque su tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.

 

Questo il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27413/2018.

Il caso. Il Tribunale di Foggia veniva adito da un condomino per la dichiarazione di illegittimità di una delibera condominiale che aveva ripartito le spese di rifacimento della facciata dell’edificio considerando parti condominiali anche i balconi, ricomprendendo inoltre le spese per il montaggio del ponteggio e per il pozzo luce. Il Tribunale accoglieva la domanda ma la Corte d’Appello di Bari ribaltava la decisione e rigettava l’impugnativa della delibera assembleare.

La questione giunge dunque dinanzi alla Corte di Cassazione.

Qualificazione dei frontalini. Per quanto d’interesse, il condomino ricorrente si duole per l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello circa il regolamento condominiale nella parte in cui ha ritenuto che i frontalini esterni dei balconi rientrassero nelle parti condominiali, con conseguente legittimità della ripartizione delle spese per il loro rifacimento.

Il Collegio condivide l’interpretazione offerta dalla sentenza impugnata ed esclude che il regolamento condominiale contenga una deroga all’operatività della norma invocata dal ricorrente. Il regolamento prevede infatti l’obbligo per ogni condomini di eseguire le riparazioni e la manutenzione necessari sui locali di sua proprietà, compresi i balconi. In tal modo non si è però voluto incidere sulla titolarità delle parti di proprietà condominiale estendono la proprietà esclusiva anche ai frontalini che, invece, secondo la consolidata giurisprudenza, devono essere considerati come parti comuni poiché attinenti al decoro architettonico dell’edificio comune. Le spese per la relativa riparazione ricadono dunque su tutti i condomini secondo i criteri generali di ripartizione condominiale.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.