di Annamaria Villafrate
Il decreto fiscale convertito in legge la settimana scorsa, introduce tutta una serie disposizioni in materia di circolazione. Una delle più importanti riguarda l’innalzamento delle sanzioni previste per chi circola senza copertura assicurativa. Attraverso la modifica dell’art. 193 del CdS si prevede infatti che, chi nell’arco di due anni incorre nella sanzione prevista per chi circola senza copertura assicurativa e viene beccato di nuovo per la stessa violazione rischia una multa che può raggiungere addirittura l’importo di 6.792 euro.
Guida senza assicurazione: cosa prevede il Cds
La disciplina ante riforma prevede che, chi guida senza assicurazione è sanzionato ai sensi del comma 2 art. 193 Codice della Strada, che così dispone: “Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396.”
Sempre l’art. 193 CdS comma ter dispone che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria può essere effettuato dagli agenti accertatori o raffrontando i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli che provengono dai dispositivi o dalle apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, purché omologati o approvati per il funzionamento completamente automatico e gestiti dagli organi di polizia stradale.
Le fotografie prodotte da questi dispositivi infatti sono considerate atto di accertamento e provano che al momento del rilevamento il veicolo stava circolando su strada.
Qualora in base al suddetto raffronto, risulti che al momento del rilevamento, il veicolo munito di targa di immatricolazione era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia invita il proprietario del mezzo o altro soggetto obbligato in solido, a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.
Guida senza assicurazione: le novità del decreto fiscale
Premesso che nessuna modifica è stata introdotta sulla disciplina dell’accertamento dell’infrazione, il decreto fiscale convertito in legge la scorsa settimana con modifiche, interviene a livello sanzionatorio sul tema dei veicoli che circolano senza assicurazione, disponendo all’art. 23 bis la modifica dell’art. 193 del Codice della Strada al cui comma 2 viene aggiunto il seguente periodo: “Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.”
Comma 2 bis, inserito ex novo sempre dal decreto fiscale all’interno dell’art 193, che così dispone: ” 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.”
Multa doppia e fermo amministrativo
Riepilogando quindi, chi nell’arco di due anni, viola per due volte il comma 2 dell’art 193 CdS, circolando senza copertura assicurativa andrà incontro alle seguenti misure:
multa raddoppiata rispetto a quanto previsto dal comma 2 art 193 CdS: si passa cioè da una sanzione minima di 1698 euro (849 x 2) a quella massima di 6792 euro (3.396 x 2);
sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi;
fermo amministrativo di 45 giorni, anche se il proprietario provvede al pagamento della multa in misura ridotta e del premio assicurativo per sei mesi;
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, per la restituzione del veicolo se il conducente coincide con il proprietario.