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GLI AVVOCATI MEDIATORI DEVONO GARANTIRE COMPETENZA ED EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE

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Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato agli Ordini forensi due circolari in materia di mediazione. In una di queste dà conto dell’integrazione del codice deontologico forense in cui è stato l’aggiunto il nuovo articolo 55 bis dedicato alla mediazione; nella seconda fornisce indicazioni per le modifiche ai regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione. In base alle indicazioni fornite dal consiglio nazionale forense l’avvocato che vuole assumere la funzione di mediatore deve garantire una “adeguata competenza” che non consistono solo nella dimestichezza con le regole e le tecniche di mediazione ma anche nella capacità di evitare pregiudizi per i cittadini che possono discendere “dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l’accordo di mediazione”. Quanto alle incompatibilità, in base ai nuovi canoni dettati dall’CNF non potrà assumere la funzione di mediatore l’avvocato, un suo socio o un associato che negli ultimi due anni abbia avuto rapporti professionali con una delle parti. Chi poi ha svolto la funzione di mediatore non potrà assumere la difesa delle parti nei due anni successivi alla mediazione. Il CNF ricorda inoltre che il codice di deontologia forense vieta all’avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa. Sui regolamenti di procedura la circolare C-26-2011 richiama l’attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, “che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della “specifica competenza professionale”; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità”.