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ENNESIMA VITTORIA DELL’UNC CALABRIA SULLE TRUFFE INFORMATICHE DECISIONE FAVOREVOLE DELL’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO

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Sono tante le denunce di utenti, vittime di truffe bancarie tramite clonazione della scheda Sim o a mezzo sms fraudolenti.

Nel caso di specie, riferisce l’Avv. Saverio Cuoco, responsabile regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, risolto favorevolmente con decisione dell’ABF del 15 gennaio 2024, la ricorrente titolare di un conto corrente, si avvedeva della presenza di alcuni bonifici, mai autorizzati, eseguiti tra il 30 settembre 2023 e il 02 ottobre 2023 di importo complessivo di euro 690,00. Ritiene pertanto di essere stata vittima di clonazione di scheda Sim, non avendo mai consentito a terzi l’utilizzo dell’home banking, né smarrito le proprie credenziali e pertanto dopo aver sporto querela, disconosce le operazioni contestate chiedendone il rimborso con esito negativo da parte dell’Istituto Bancario.

La ricorrente, pertanto, a mezzo dell’UNC Calabria si rivolge all’Arbitro Bancario e Finanziario, chiedendo il rimborso della somma sottratta di euro 690,00, nonché la condanna al pagamento degli interessi legali, oltre le spese di lite.

Si costituisce nel presente giudizio l’Istituto Bancario che chiede il rigetto del ricorso, affermando la legittima esecuzione e sostanziale regolarità delle operazioni supportate da una procedura di autenticazione forte, ritenendo che la ricorrente sia caduta vittima della tipologia “classica” di phishing, evitabile utilizzando la diligenza media e pertanto si oppone alla restituzione delle somme fraudolentemente sottratte.

L’Arbitro Bancario e Finanziario con decisione collegiale, statuisce che: “l’Istituto Bancario non ha prodotto in atti le tracciature informatiche dalle quali possa evincersi il funzionamento, nel caso concreto, della modalità autorizzativa tramite codice *****ID, laddove l’orientamento dell’arbitro è nel senso di ritenere che la prova della regolarità formale delle operazioni può essere raggiunta solo previa esibizione dei log informatici, attestanti le modalità con cui è stata effettuata la configurazione dispositiva dell’APP sul device del terzo.

Pertanto, la mancanza della prova di autenticazione “forte” è risolutiva e dirimente rispetto alla controversia, evidenziando un grave difetto organizzativo dell’intermediario, che costituisce un prius logico rispetto alla successiva valutazione di eventuali profili di colpa ascrivibili al cliente”.

Precisa inoltre l’Arbitro Bancario e Finanziario che: “Ad aggravare ulteriormente la posizione dell’Istituto Bancario, rileva anche la mancata operatività di un sistema di alert per le operazioni oggetto di ricorso, che sono state realizzate nell’arco di tre giorni, talché se l’utilizzatore della carta fosse stato allertato della prima operazione, sarebbe stato messo nelle condizioni di bloccare l’operatività della carta stessa, impedendo le successive operazioni avvenute il giorno seguente”

Pertanto l’Organo Collegiale, accogliendo il ricorso, dispone il rimborso della somma di euro 693,00 fraudolentemente sottratta all’utente, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché la corresponsione di euro 150,00, a titolo di spese di lite per il procedimento arbitrale.

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