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CONTRIBUTO DI BONIFICA: LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ IN ASSENZA DI BENEFICI E L’UNC CHIEDE LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI

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La Corte costituzionale con la sentenza n° 188/2018 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», ma sul solo presupposto che l’immobile ricade all’interno dell’area di bonifica.

Già in passato, l’avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria, aveva auspicato un riordino dei Consorzi di Bonifica ed eliminare un tributo che si è trasformato negli anni in una “tassa iniqua”, “una gabella”, “una ingiustificata e incomprensibile azione “vessatoria” nei confronti dei cittadini che, dai più, è paragonata ad una estorsione “legalizzata”.

 

Non si può assolutamente tollerare che esistano enti che negli anni continuano a chiedere tributi e balzelli non legittimi ai cittadini che, invece, vanno tutelati e la questione del tributo dovuto ai Consorzi di Bonifica è oggetto di molti contenziosi, innumerevoli ricorsi vengono presentati dai contribuenti e non solo in Calabria, ma in tutta Italia e da più parti arrivano proposte di legge che ne chiedono l’abolizione o la rivisitazione di questi enti.

I caratteri che il beneficio di bonifica deve possedere consistono in  una utilità diretta, specifica, non potenziale, può essere generale ma non generica, il beneficio deve inoltre essere incrementativo del valore dell’immobile e non può consistere in un danno evitato, infatti vale la pena di ricordare che il  “contributo” consiste in un “un prelevamento obbligatorio  di ricchezza, al quale vengono assoggettate determinate persone, che si avvantaggiano in modo particolare di un’opera o di un servizio di pubblica utilità e che in base a tale definizione è necessario che le opere del consorzio creino un beneficio diretto al contribuente”.

L’art 23 della legge regionale della Calabria 11 del 2003 alla quale si sono aggrappati per anni i vari Consorzi di Bonifica della regione per giustificare la pretesa di pagamento anche in mancanza di opere di utilità e che prevede che il contributo consortile sia dovuto per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente indipendentemente dal beneficio fondiario”, era stato superato non solo dalle innumerevoli sentenze emesse dai giudici delle Commissioni Tributarie,  ma anche dalla Corte di Cassazione con la storica sentenza n° 11801/2013 sulla base della circostanza che il “vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene”.

Eppure su questa tassa “fuori tempo e fuori luogo”   che ha origini nel secolo passato in cui in Italia c’erano molte paludi che si pensò di bonificare per trasformarle in terre coltivabili, sono sorte innumerevoli liti giudiziarie e tutt’ora continuano a ricevere l’avviso di pagamento, cittadini che abitano in centri urbani dove prima sorgevano terreni e che non hanno la più pallida idea di cosa si tratti e perché la stessa debba essere pagata, e accade che l’importo esiguo della maggior parte di tali tributi consortili, non consente il più delle volte ai cittadini di poter accedere alla giustizia per gli elevati costi da sostenere che superano il tributo stesso, con la naturale conseguenza che, si preferisce pagare, in considerazione delle spese da corrispondere e del tempo da attendere, per ottenere una decisione giudiziaria favorevole.

Adesso con la sentenza citata n° 188/2018 è intervenuta anche la Corte Costituzionale che di fatto, rende ufficiale e pubblico un principio di diritto che sarebbe dovuto essere automatico e consequenziale alla natura del contributo ma che, la normativa vigente ed il comportamento degli enti di bonifica, hanno sempre reso astioso, problematico ed incontrollabile e cioè che il beneficio del terreno deve essere reale, ricavato dal contribuente dall’attività svolta dal Consorzio all’interno dell’area di competenza e quindi le legislazioni regionali non possono mai disancorare il tributo dal beneficio e, di conseguenza, gli Enti Consortili non possono mai richiedere il contributo esclusivamente perché all’interno dell’area di bonifica.

L’UNC chiede pertanto, ai vari Consorzi di bonifica delle Regione Calabria, la restituzione dei contributi corrisposti dai contribuenti in assenza di reali opere di bonifica, stante la dichiarazione di illegittimità espressa dalla Corte Costituzionale e annuncia in caso di pervicace prosieguo di comportamenti vessatori dei Consorzi, che non esiterà a inoltrare denunce alle Procure della Repubblica, per le ipotesi di reato che potrebbero concretizzarsi in estorsione e/o truffa ai danni dei cittadini che puntualmente ed annualmente si vedono recapitare richieste di pagamenti di contributi consortili che non hanno alcun fondamento.