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CONTRATTI ENERGIA NON RICHIESTI E 130 EURO DI ADDEBITO, ANTITRUST: PROVVEDIMENTO CAUTELARE PER SWITCH POWER

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Attivazioni di contratti di energia senza consenso e addebito non autorizzato sui conti correnti dei consumatori dei costi di attivazione della fornitura di energia elettrica non richiesta, pari a 130 euro. Questa la contestazione che l’Antitrust muove alla società Switch Power Srl. Comportamenti talmente gravi che l’Autorità ha deciso l’adozione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte nei confronti di Switch Power per pratiche aggressive.

Le pratiche contestate consistono “nell’attivazione non richiesta di contratti di fornitura di energia elettrica, sulla base di informazioni false e gravemente ingannevoli in ordine all’identità del professionista e al contenuto dell’offerta e grazie all’utilizzo di dati riservati dei consumatori e nel conseguente addebito di 130 euro sui conti correnti dei consumatori”, spiega l’Antitrust.

Nel dettaglio, le pratiche sospese di Switch Power riguardano la conclusione di contratti a distanza e attivazione di forniture di energia elettrica (procedura di teleselling outbound), “in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore, ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti”, e l’attività diretta ad addebitare i costi di attivazione e ricarica, pari a 130 euro, sui conti correnti dei consumatori per la fornitura non richiesta, fino a quando il contratto non risulti validamente concluso, attraverso “l’utilizzo improprio dell’IBAN dei consumatori dopo soli pochi giorni dalla registrazione della telefonata”. Switch Power dovrà comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 5 giorni dal suo ricevimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

Dalle verifiche ispettive, scrive l’Antitrust nel provvedimento, emerge che il professionista si avvale di società esterne per l’attività commerciale e l’acquisizione delle clientela sul mercato libero. Emerge poi che  “il professionista è consapevole delle modalità attraverso le quali gli operatori del call center di cui si avvale acquisiscono il consenso dei consumatori alla registrazione della telefonata, ossia mediante informazioni gravemente ingannevoli circa l’identità del professionista e lo scopo della telefonata, nonché attraverso lo sfruttamento dei dati personali dei clienti (tra i quali POD, anagrafica, IBAN)”. La documentazione acquisita evidenzia che i consumatori sono indotti a credere che l’offerta provenga dal loro attuale fornitore, Enel Energia, senza comprendere che la proposta riguarda invece la conclusione di un nuovo contratto di fornitura con Switch Power.

Per l’Antitrust “sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell’Autorità”, che dunque ha disposto la sospensione dell’attività diretta alla conclusione di contratti a distanza in assenza del consenso del consumatore, la sospensione dell’addebito sui conti correnti per la fornitura non richiesta e ha dato cinque giorni di tempo perché la società comunichi di aver eseguito quando disposto dall’Antitrust.