“E’ quanto sostenuto da sempre dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria, con articoli pubblicati sulla stampa e ribadito più volte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria attraverso proprie sentenze in cui il Consorzio di Bonifica ha omesso di dimostrare l’esistenza di vantaggi fondiari immediati, diretti o pure indiretti derivanti dalle opere di bonifica degli immobili di proprietà del ricorrente, in definitiva non ha provato di avere eseguito alcuna opera di bonifica nell’anno di riferimento o negli anni immediatamente precedenti e per tale motivo, le sentenze ha dichiarato la illegittimità della pretesa del contributo del Consorzio di Bonifica, annullando di conseguenza le richieste di pagamento”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha più volte accolto il principio sopra esposto, secondo cui il il R.D. 13 Febbraio 1933 art. 59 conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali, con la conseguenza che pure per tali spese, l’imposizione di contribuzione, resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica da completare”.
“Purtroppo accade, afferma l’Avv. Saverio Cuoco, che la maggior parte di tali tributi consortili si aggirano su importi pari a euro 18,00 – 36,00 – ecc. che non consente ai cittadini di poter accedere singolarmente alla giustizia per gli elevati costi da sostenere che superano il tributo stesso, con la naturale conseguenza che, si preferisce pagare in considerazione delle spese da corrispondere e del tempo da attendere, per ottenere una decisione favorevole”.
Inoltre non tutte le Commissioni Tributarie Provinciali ammettono l’azione collettiva avverso la tassa dei consorzi di bonifica, trattandosi di materia tributaria, anche se su tale aspetto, alcune commissioni tributarie si sono pronunciate favorevolmente ammettendo la possibilità di ricorsi cumulativi nel processo tributario, in conformità ormai a diverse sentenze emanate dalla Cassazione, consentendo così per i contribuenti una difesa più lineare, incisiva e meno dispendiosa dal punto di vista economico”.
“La riforma della giustizia tributaria, come più volte ribadito, si impone in maniera sempre più improrogabile, così come analogamente è indifferibile procedere anche alla modifica dei tempi di decisione sulle sospensioni relative alle misure cautelari che spesso giungono successivamente a quando Equitalia attiva ipoteche, fermi amministrativi o pignoramenti di stipendi, pensioni e crediti” .