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CONSIGLIO DI STATO: STOP A SANZIONI PER CHI NON ACCETTA PAGAMENTI CON CARTE

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Niente sanzioni fino a 30 euro per chi non accetta i pagamenti con carte di credito e di debito. Il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario allo schema di decreto ministeriale che cercava di disciplinare il rifiuto di usare la moneta elettronica prevedendo un meccanismo sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato ha reso infatti parere negativo sullo schema di Regolamento sulla definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito.

 

Il parere è stato richiesto dal Ministero dello Sviluppo economico su uno schema di decreto, di concerto col Ministero dell’Economia, che per determinare le sanzioni faceva riferimento all’articolo 693 del Codice penale, secondo cui «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro». Questa sanzione, secondo il regolamento, dovrebbe essere applicata anche a chi non accetta pagamenti elettronici.

Il problema scaturisce dal fatto che nella norma originaria era previsto l’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito e di debito ma non erano previste sanzioni. Spiega lo stesso Consiglio di Stato: “l’adozione del provvedimento assume particolare rilievo nella misura in cui la previsione di specifiche sanzioni comminate in caso di mancata accettazione di pagamenti tramite carta di debito e carta di credito consente di rendere effettivo ed efficace tale obbligo. D’altra parte, la precedente disciplina pur prevedendo l’obbligo del possesso da parte dei soggetti beneficiari degli strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carta di debito e il conseguente obbligo di consentirne l’utilizzo agli utenti, non prevedeva alcuna sanzione in caso di mancata installazione del POS ovvero di mancata accettazione della carta di debito. Tale carenza ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa”.

Da qui il riferimento all’articolo 693 del Codice penale, individuato dal Ministero come norma di riferimento per applicare la sanzione. Un collegamento che però è stato bocciato dal Consiglio di Stato, che fa riferimento al principio di legalità e alla carenza di “qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”.

“L’obiettivo di una efficace lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale – da incentivare attraverso la completa perimetrazione del quadro giuridico di riferimento, anche mediante la sua omogeneizzazione – deve, però, necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico”, spiega nel parere il Consiglio di Stato. Questo argomenta che “l’assenza di un’esplicita previsione legislativa di taluni parametri necessari per la individuazione degli elementi essenziali ai fini della individuazione della sanzione da irrogare (natura giuridica, entità, competenza alla sua irrogazione, ecc.) ha indotto il Ministero dello sviluppo economico a prospettare come unico riferimento normativo “assimilabile” al rifiuto di accettazione di pagamenti con carte di debito e carte di credito la condotta considerata dall’articolo 693 c.p. e conseguente applicazione, in via estensiva, della sanzione ivi prevista”.

Sforzo apprezzato ma bocciato. “Trattasi di uno sforzo certamente apprezzabile nell’ottica di dare attuazione ad una delega finalizzata ad introdurre le auspicate misure di contrasto a comportamenti evasivi ampiamente diffusi ma certamente non condivisibile sul versante strettamente giuridico”, dice il Consiglio di Stato. Bisogna infatti verificare prima di tutto, si legge nel parere, la compatibilità di questa scelta con all’art. 23 della Costituzione il quale prevede che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.Il principio di legalità, prosegue ancora il parere, è ribadito anche dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

Il regolamento, in sintesi, non rispetta tutto questo. Il Consiglio di Stato “ritiene che l’art. 15, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 non sia rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”. La sanzione non può essere determinata su base regolamentare, anche se il tentativo di far riferimento all’articolo 693 c.p. viene considerato “lodevole”. Allo stesso tempo “l’obbligo di accettare il pagamento con carte di debito e carte di credito non è finalizzato alla tutela della moneta legale bensì alla tracciabilità dei flussi finanziari”. Il Consiglio di Stato ritiene che “la sanzione eventualmente applicabile (…) debba essere ricercata all’interno dell’ordinamento giuridico che disciplina le attività commerciali e professionali”.