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CONDOMINIO: IVA AL 10% PER LA LUCE SULLE PARTI COMUNI

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Annamaria Villafrate 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le bollette per la fornitura dell’energia elettrica nelle parti comuni dei condomini residenziali si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%

Aliquota Iva fornitura energia parti comuni condominio residenziale

Iva al 10% nelle bollette che si riferiscono ai consumi dell’energia elettrica per le parti comuni dei condomini residenziali. Questo quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta n. 142/2021 (sotto allegata) data al seguente quesito di un contribuente.

 

Un Condominio si rivolge all’Agenzia delle Entrare perché desidera sapere quale aliquota Iva deve applicarsi al consumo di energia elettrica necessaria a far funzionare le parti comuni di un condominio, nella parte esclusivamente residenziale dell’edificio. Il condominio infatti comprende diverse unità residenziali e 3 negozi, ma questi ultimi sono autonomi e non collegati ad alcun servizio o parte comune del condominio.

Tesi del contribuente

Il contribuente prospetta all’Agenzia delle Entrate che l’Iva corretta da applicare in questi casi è quella del 10% come stabilito dal DPR n. 633/1972, Tabella A, Parte III, n. 103. Per il contribuente infatti l’Iva al 10% è applicabile anche alle parti comuni dei condomini esclusivamente residenziali perché composti da abitazioni che utilizzano l’energia solo per uso domestico.

Dalle parti comuni dei condomini residenziali infatti i condomini ricavano la stessa utilità che traggono dalle parti di proprietà esclusiva. Legittimo quindi, secondo l’istante, chiedere alla società di fornitura dell’energia elettrica, l’aliquota del 10% anche in relazione ai consumi che riguardano le parti e i servizi comuni delle unità condominiali esclusivamente residenziali.

Iva al 10% per la fornitura di energia nelle parti comuni dei condomini residenziali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 142/2021 risponde al quesito del contribuente per gradi.

Prima di tutto chiarisce che per uso domestico si deve intendere quello che dal punto soggettivo si riferisce ai consumatori finali che “impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione.”

Precisa poi che “La qualificazione come “uso domestico” o “promiscuo” delle parti condominiali è coerente, peraltro, con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell’edificio e le unità immobiliari, di cui all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, che non consente di considerare tali parti come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini. “

Ne consegue che “l’aliquota IVA ridotta di cui al citato n. 103 si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico” per il consumo finale.”

Passando al caso di specie l’Agenzia rileva che dalla documentazione prodotta dal contribuente in effetti i 3 negozi compresi all’interno dello stabile condominiale sono completamente indipendenti negli accessi, nei servizi e nelle utenze. Il contribuente è quindi legittimato a chiedere l’applicazione dell’Iva al 10%. Si fa presente tuttavia che la richiesta dell’aliquota agevolata alla società fornitrice, che si realizza con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’amministratore “in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come “domestici”, rimane ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta ove in sede di controllo si ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come interpretate, per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.”