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CASSAZIONE: LA VISITA GINECOLOGICA SENZA CONSENSO È REATO

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Basta con le visite ginecologiche dove tutto è dato per scontato nella particolare situazione di intimità che si crea, e può diventare labile il confine tra atti leciti e abusi. Il consenso a questo tipo di visita – sottolinea la Cassazione con un verdetto molto netto – non può mai essere inteso come «implicito» dal medico che deve visitare una paziente, nemmeno se le «manovre» eseguite sono clinicamente corrette. Preventivamente il dottore, per avere l’autorizzazione della donna, deve spiegarle quello che sta per fare e per quale motivo entra in «contatto» con le sue zone erogene.

 

Per questo i supremi giudici hanno annullato l’assoluzione, in appello, di un ginecologo che aveva visitato in modo invasivo tre giovani donne straniere senza chiedere il loro permesso, e ignorando il dissenso. In primo grado il camice bianco, Carlo G. di 68 anni, era stato condannato a 6 anni per violenza sessuale per alcune visite effettuate alla clinica San Gaudenzio di Novara, città dove il dottore – un professionista molto conosciuto – aveva prestato servizio anche all’Ospedale Maggiore. Ad avviso degli ermellini, «serve sempre il consenso esplicito e informato» che non si può ritenere acquisito solo perché ci si trova in uno studio medico con una donna denudata e sdraiata sullo scomodo lettino ginecologico.

Con questa decisione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale della Corte di Appello di Torino contro il proscioglimento di Carlo G., finito sotto processo per «manovre» su tre giovani donne che, senza alcun bisogno né alcuna spiegazione, erano state sessualmente «stimolate» dal dottore che ha sostenuto di voler verificare la loro reazione al `piacere´ e di aver svolto il `controllo´ in «modalità corretta». Alle reazione di una delle pazienti, il dottore aveva replicato con un «poi ti spiego» continuando nella sua «manovra» per desistere solo dopo una ulteriore protesta. Questi fatti sono avvenuti tra gennaio e agosto del 2013.

In primo grado, il `luminare´ era stato condannato dal tribunale di Novara per il suo comportamento «a sorpresa» e «morboso». Prosciolto poi in appello, con sentenza del 19 aprile 2018 che aveva stabilito che «i fatti non costituiscono reato» perché «le attività compiute» pur avendo «superato i limiti delle prestazioni richieste» – nessuna paziente voleva una consulenza sessuale – erano «comunque obiettivamente consentite». Per la Cassazione, invece, ogni volta che il ginecologo visita, deve chiedere il consenso «prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sfera di autodeterminazione della libertà sessuale». Si tratta di un «obbligo giuridico», ignorarlo è un reato penale. E non ha nessuna importanza se il medico dice di non aver «provato piacere». Anche il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Felicetta Marinelli, ha chiesto un appello bis. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Luigi Chiappero che è anche il legale della Juve, ovviamente voleva la conferma dell’assoluzione.